Sicurezza sul lavoro, formazione anche in videoconferenza

Pubblicato il 05 maggio 2020

Per contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti.

A renderlo noto è una delle faq pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 maggio 2020.

Sicurezza sul lavoro, la mancata formazione non preclude l’attività

In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da Coronavirus, il MLPS ritiene che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non precluda lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Rimane fermo, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.

Sospensione attività, tirocini prorogati

Tirocini prorogati se la scadenza cade nel periodo di sospensione dell'attività produttiva. In tal caso, lo stesso s’intende prorogato e la durata originariamente prevista è prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione.

La comunicazione di proroga va effettuata:

Fase 2, chi sono i congiunti?

Con le faq del 2 maggio 2020, il Governo ha fornito alcuni importanti chiarimenti circa l’applicazione del Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda gli spostamenti è stato specificato che:

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