Sicurezza sul lavoro: la notifica preliminare va trasmessa anche al Prefetto

Pubblicato il 10 ottobre 2018

Dal 5 ottobre scorso la notifica preliminare va trasmessa anche al Prefetto.

Infatti, l’art. 26 del c.d. Decreto Sicurezza ha modificato l’art. 99 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per cui, dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere, oltre che all’ASL ed all’Ispettorato Provinciale del Lavoro, anche al Prefetto territorialmente competente la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. n. 81/2008, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

  1. cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 (si tratta dei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanee);
  2. cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
  3. cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Copia della notifica va affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

E’, inoltre, previsto che gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni possano chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

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