Responsabilità penale limitata ai casi di colpa grave per le imprese dotate di modelli organizzativi efficaci, aumento delle pene per omicidio colposo e lesioni sul lavoro, rafforzamento del ruolo dell’RSPP e accelerazione delle indagini penali sugli infortuni.
Sono alcune delle principali novità contenute nella proposta di riforma della sicurezza sul lavoro elaborata dalla Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia e presieduta dal Vice Ministro Francesco Paolo Sisto.
La Relazione elaborata alla conclusione dei lavori punta a superare un modello esclusivamente sanzionatorio, introducendo un sistema fondato su prevenzione, compliance aziendale e valorizzazione delle imprese virtuose.
Gli interventi proposti riguardano:
L’obiettivo della riforma è rafforzare la prevenzione degli infortuni sul lavoro, migliorare l’efficacia del sistema prevenzionistico e incentivare l’adozione di modelli organizzativi orientati alla gestione del rischio e alla tutela della salute dei lavoratori.
La Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro è stata istituita presso il Ministero della Giustizia con decreto del 27 marzo 2024 ed è stata presieduta dal Vice Ministro Francesco Paolo Sisto.
Ai lavori hanno partecipato rappresentanti di INAIL, magistratura, università e imprese, con l’obiettivo di analizzare le principali criticità dell’attuale sistema di tutela della sicurezza sul lavoro.
La Relazione finale propone una riforma fondata su prevenzione, responsabilizzazione e compliance aziendale, superando un approccio esclusivamente sanzionatorio.
Elemento centrale della proposta è il principio della “prevenzione premiale”, che punta a valorizzare i modelli organizzativi e a incentivare le imprese che adottano sistemi efficaci di gestione della sicurezza sul lavoro.
Tra i primi interventi proposti dalla Commissione vi è la modifica degli articoli 589 e 590 del Codice penale, con un inasprimento delle pene previste per omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
Per l’omicidio colposo aggravato, la pena della reclusione passerebbe dagli attuali due-sette anni a un nuovo intervallo compreso tra due anni e sei mesi e otto anni. Per le lesioni colpose aggravate sono inoltre previsti aumenti sia delle pene detentive sia delle sanzioni pecuniarie.
Secondo la Relazione finale, il rafforzamento del sistema sanzionatorio ha una finalità prevalentemente preventiva e mira a incentivare una maggiore attenzione delle imprese agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Accanto all’aumento delle pene, la proposta di riforma introduce nuovi commi negli articoli 589 e 590 del Codice penale, prevedendo una attenuante per il soggetto che abbia fornito un contributo di minima importanza alla verificazione dell’evento lesivo.
La misura tiene conto della natura spesso plurifattoriale degli infortuni sul lavoro, che possono derivare dal concorso di più condotte colpose tra loro indipendenti.
Secondo la Relazione finale, l’obiettivo è differenziare il grado di responsabilità dei soggetti coinvolti in base all’effettiva incidenza causale della condotta contestata. La disciplina si distingue dall’art. 114 c.p. perché estende l’applicazione dell’attenuante anche ai casi di cooperazione colposa e di concorso di condotte colpose indipendenti.
La principale novità della riforma riguarda l’introduzione del nuovo art. 590-septies c.p., che limita la responsabilità penale del datore di lavoro ai casi di colpa grave quando l’impresa abbia adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo conforme all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008.
La proposta attribuisce così un ruolo centrale ai modelli di organizzazione e gestione, considerati strumenti fondamentali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per il rafforzamento della compliance aziendale.
L’obiettivo è incentivare le imprese ad adottare sistemi strutturati di gestione del rischio e di controllo interno, valorizzando l’efficacia delle misure organizzative nella prevenzione delle violazioni della normativa antinfortunistica.
La proposta individua inoltre i casi nei quali la colpa del datore di lavoro deve essere considerata sempre grave, anche in presenza di modelli organizzativi adottati dall’impresa.
La colpa grave ricorrerebbe in particolare in presenza di violazioni fondamentali della normativa antinfortunistica, tra cui:
La Relazione collega la riforma al D.Lgs. 231/2001 e all’art. 2086 c.c., rafforzando il ruolo dei modelli organizzativi nella prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Secondo la proposta, le imprese che adottano modelli di organizzazione e gestione efficaci, integrati con sistemi di controllo dei rischi e procedure di sicurezza adeguate, potrebbero beneficiare di una limitazione della responsabilità penale del datore di lavoro ai soli casi di colpa grave.
La riforma mira quindi a incentivare sistemi aziendali orientati alla gestione del rischio, alla compliance e alla sicurezza sul lavoro, valorizzando i modelli organizzativi come strumenti centrali di prevenzione.
Tra gli interventi proposti sul Codice di procedura penale vi è l’estensione ai reati commessi in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro del modello processuale previsto dal cosiddetto “Codice Rosso”, introdotto dalla legge n. 69/2019 per garantire una corsia preferenziale nella trattazione dei procedimenti penali in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
La proposta punta ad applicare anche agli infortuni sul lavoro alcune misure acceleratorie già previste dal “Codice Rosso”, con l’obiettivo di rendere più rapide le attività investigative e rafforzare la tutela delle persone offese.
Secondo la Relazione finale, il sistema consentirebbe una più tempestiva acquisizione delle prove, una più rapida ricostruzione degli infortuni e un più efficace accertamento delle responsabilità.
In questo quadro si inserisce anche la modifica dell’art. 362 c.p.p., che prevede l’obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato.
La misura riprende uno dei principali meccanismi del “Codice Rosso” e mira ad accelerare l’avvio delle indagini nei procedimenti relativi agli infortuni sul lavoro.
La riforma interviene inoltre sull’art. 370 c.p.p., stabilendo che la polizia giudiziaria debba eseguire senza ritardo gli atti delegati dal pubblico ministero.
Ulteriori modifiche riguardano l’art. 408 c.p.p. La proposta prevede infatti che l’avviso di archiviazione venga sempre notificato alla persona offesa ed estende il termine per proporre opposizione da 20 a 30 giorni, rafforzando così le garanzie partecipative della persona offesa nel procedimento penale.
La riforma del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 ) attribuisce un ruolo centrale al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), rafforzandone competenze e responsabilità.
Secondo la proposta, l’RSPP non sarebbe più considerato soltanto un consulente tecnico del datore di lavoro, ma un soggetto con funzioni autonome nella gestione della sicurezza aziendale.
La Commissione prevede inoltre un rafforzamento dell’autonomia operativa dell’RSPP, con maggiori competenze nella valutazione dei rischi e nella predisposizione delle misure preventive.
Tra le novità più rilevanti vi è l’obbligo per il datore di lavoro di garantire risorse economiche adeguate al servizio di prevenzione e protezione e di vigilare sul corretto operato dell’RSPP.
La proposta interviene anche sull’organizzazione del servizio di prevenzione, introducendo un numero minimo di addetti in relazione alle dimensioni aziendali e alle sedi operative.
La Relazione finale propone una revisione degli articoli 31, 32 e 33 del D.Lgs. 81/2008, rafforzando i requisiti professionali richiesti per RSPP e ASPP. La riforma prevede infatti specifici titoli universitari di area tecnica e una maggiore qualificazione delle competenze in materia di prevenzione e gestione del rischio.
Viene inoltre esclusa la possibilità di delegare funzioni all’RSPP ai sensi dell’art. 16 del Testo unico, per mantenere distinta l’attività di controllo tecnico dalle responsabilità gestionali del datore di lavoro.
La proposta introduce il nuovo art. 58-bis del D.Lgs. 81/2008, prevedendo specifiche sanzioni per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
In caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa, l’RSPP potrebbe essere punito con l’arresto da tre a sei mesi oppure con un’ammenda da 3.559,60 euro a 9.112,57 euro.
Le sanzioni riguardano, tra l’altro, la mancanza dei requisiti professionali richiesti, la violazione dei compiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e l’omessa gestione della documentazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Secondo la Relazione finale, la misura mira a rafforzare il ruolo dell’RSPP nel sistema prevenzionistico, avvicinandone la posizione a quella del medico competente anche sotto il profilo delle responsabilità.
La Relazione finale propone una revisione delle procedure di valutazione dei rischi, prevedendo la sostituzione delle procedure standardizzate con linee guida elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
L’obiettivo della riforma è rendere più efficace e concreta l’attività di individuazione, gestione e aggiornamento dei rischi aziendali, considerata il presupposto centrale della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Le modifiche riguardano anche il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che dovrà essere aggiornato non solo in caso di cambiamenti organizzativi o produttivi, ma anche in relazione all’evoluzione delle tecniche di prevenzione e ai risultati della sorveglianza sanitaria.
La riforma estende infine la sorveglianza sanitaria ai lavoratori del settore sportivo, inclusi gli atleti agonisti.
La proposta recepisce le recenti indicazioni della FIFPRO sulla tutela della salute e della sicurezza dei professionisti dello sport.
La Relazione finale, come più volte ribadito, attribuisce un ruolo centrale ai modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. 231/2001 e ai Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL).
Secondo la Commissione, una corretta valutazione e gestione del rischio consente di migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di rafforzare l’organizzazione aziendale.
La riforma introduce una logica “premiale”, collegando l’adozione di modelli organizzativi efficaci alla riduzione della responsabilità penale del datore di lavoro.
L’obiettivo è incentivare le imprese virtuose e promuovere una cultura della sicurezza fondata sulla compliance aziendale.
Nella Relazione, infine, si prospetta il ricorso a una legge delega per la revisione del D.Lgs. 231/2001 e della disciplina penale in materia di sicurezza sul lavoro.
I criteri direttivi della delega mirano a:
Nei prossimi mesi il Governo verificherà il livello di consenso politico sulle proposte elaborate dalla Commissione, anche in vista della possibile presentazione di un disegno di legge delega.
Il Parlamento sarà chiamato a definire i principi e i contenuti della riforma, con un ruolo centrale nell’elaborazione dei futuri decreti attuativi, che potrebbero essere approvati anche nella prossima legislatura.
La proposta della Commissione, in conclusione, segna il passaggio da un sistema prevalentemente sanzionatorio a un modello basato su prevenzione organizzata e compliance aziendale.
La sicurezza sul lavoro viene considerata parte integrante della struttura dell’impresa, attraverso una collaborazione tra datori di lavoro, lavoratori e istituzioni.
Le modifiche prospettate potrebbero avere impatti rilevanti per:
Se approvata, la riforma potrebbe incidere profondamente sull’organizzazione aziendale e sui sistemi di gestione della sicurezza, rafforzando il ruolo della compliance e dei modelli organizzativi nella prevenzione degli infortuni sul lavoro.
| Ambito | Cosa cambia con la proposta di riforma |
|---|---|
| Codice penale | Aumento delle pene per omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. |
| Responsabilità del datore di lavoro | Introduzione del nuovo art. 590-septies c.p., con limitazione della responsabilità penale ai casi di colpa grave in presenza di modelli organizzativi efficaci. |
| Modelli organizzativi 231 | Rafforzamento del ruolo dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 e dei sistemi di compliance aziendale nella prevenzione degli infortuni. |
| Codice di procedura penale | Estensione del modello “Codice Rosso” ai reati sulla sicurezza sul lavoro e accelerazione delle indagini. |
| RSPP | Rafforzamento del ruolo, delle competenze e delle responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. |
| Sanzioni per l’RSPP | Introduzione di specifiche sanzioni tramite il nuovo art. 58-bis del D.Lgs. 81/2008. |
| Valutazione dei rischi e DVR | Revisione delle procedure di valutazione dei rischi e aggiornamento degli obblighi relativi al Documento di Valutazione dei Rischi. |
| Obblighi delle imprese | Rafforzamento degli obblighi organizzativi, prevenzionistici e di gestione del rischio aziendale. |
| Iter normativo | Possibile ricorso a una legge delega per la revisione del D.Lgs. 231/2001 e della disciplina penale sulla sicurezza sul lavoro. |
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