Nella seduta del 17 aprile 2025 è stato sancito l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro. L’Accordo è finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal decreto-legge n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021.
L’Accordo non è però ancora pienamente operativo in quanto è in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’articolo 13 del decreto fisco-lavoro (D.L. n. 146/2021) aveva stabilito che il nuovo Accordo fosse adottato entro il 30 giugno 2022.
L’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è stato sancito pertanto con quasi tre anni di ritardo.
Come previsto dalla novella dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 l’Accordo accorpa, rivisita e modifica gli accordi in materia di formazione, con i seguenti obiettivi fondamentali:
Vediamo le novità principali della bozza - considerata definitiva - di Accordo elaborata dal Ministero del lavoro (nota 13 maggio 2024, n, 5648).
Un’avvertenza: il testo approvato potrebbe essere stato oggetto di modifiche. Si attende pertanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per avere conferma della versione definitiva.
Formazione per i lavoratori
Il percorso formativo per i lavoratori si articola in due moduli principali:
Formazione per preposti
Il corso per preposti è articolato in 4 moduli e ha una durata minima 12 ore. L’accesso al è subordinato al completamento del percorso formativo previsto per i lavoratori (moduli generale + specifico).
Formazione per dirigenti
Il corso di formazione per dirigenti ha una durata minima di 12 ore. Per i dirigenti che operano in cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo aggiuntivo “Cantieri” della durata minima di 6 ore.
Formazione per datori di lavoro
Il corso obbligatorio per tutti i datori di lavoro è della durata minima di 16 ore. Se operanti in cantieri temporanei o mobili, è obbligatorio un modulo aggiuntivo “Cantieri” (6 ore).
Per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione sono previsti un modulo comune della durata minima 8 ore (accessibile solo dopo il corso propedeutico) e i moduli tecnici integrativi (settore-specifici).
Formazione per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)
Il percorso formativo per RSPP e ASPP è strutturato nei seguenti moduli:
Rientrano nella platea dei soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento:
È previsto un periodo transitorio di 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo, durante il quale sarà possibile avviare i corsi secondo le disposizioni degli accordi Stato-Regioni oggetto di abrogazione.
I datori di lavoro sono obbligati a completare la formazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore del nuovo accordo.
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