In una materia così importante e di (purtroppo) drammatica attualità, quale è la salute e la sicurezza sul lavoro, la corretta interpretazione delle norme è fondamentale per garantire un'applicazione coerente e uniforme degli obblighi in capo ai datori di lavoro.
In questo contesto si inserisce la circolare congiunta emanata dall’ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (CSR), datata 18 marzo 2025, che fornisce chiarimenti operativi su due tematiche centrali:
Questa circolare si colloca all’interno di un processo di armonizzazione delle pratiche ispettive e interpretative avviato con l’accordo Stato-Regioni n. 142/2022, volto a uniformare i comportamenti degli organi di vigilanza e fornire un orientamento pratico ai soggetti obbligati.
Il riferimento normativo principale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i cui articoli 63, 64, 68, 70, 71 e 28 delineano le responsabilità del datore di lavoro in relazione:
In particolare, l’articolo 68 stabilisce come la violazione di più precetti riconducibili a una stessa “categoria omogenea” di sicurezza (es. stabilità dei luoghi, vie di fuga, illuminazione, ecc.), debba essere trattata come un’unica violazione ai fini sanzionatori, precisazione rilevante per evitare un’applicazione disomogenea delle sanzioni da parte degli ispettori, con potenziali disparità nei confronti delle aziende controllate.
Parallelamente, l’articolo 70 disciplina la conformità delle attrezzature non marcate CE, indicando come criterio l’aderenza ai requisiti generali di sicurezza contenuti nell’allegato V.
Questo si applica a tutte le macchine costruite e messe a disposizione prima dell’entrata in vigore della Direttiva 89/392/CEE, recepita in Italia con il DPR 459/1996.
L’obiettivo della circolare è dunque fornire chiarimenti tecnici e operativi ai soggetti coinvolti, in particolare:
Vediamo di che si tratta.
Per “categoria omogenea” si intende un insieme di precetti normativi accomunati da un medesimo obiettivo di tutela, precetti raggruppati in base a un criterio selettivo che riflette l’interesse specifico da proteggere, come ad esempio:
Pertanto, tutte le violazioni che ricadono all’interno della stessa classe di interesse - così come definita nell’allegato IV del D.Lgs. 81/2008 - sono considerate appartenenti a una medesima categoria omogenea, e ciò ha implicazioni dirette sulla determinazione della quantità e natura delle sanzioni applicabili.
L’allegato IV del D.Lgs. 81/08, contenente i requisiti minimi di sicurezza che devono possedere i luoghi di lavoro, è suddiviso in diversi punti e sottopunti, ciascuno dei quali regola un ambito specifico.
Ciascun punto rappresenta una categoria omogenea autonoma, in quanto corrisponde a un preciso ambito della sicurezza strutturale o funzionale.
La violazione di più sottopunti all’interno di uno stesso punto (es. 1.3.1 e 1.3.5) è trattata, ai fini sanzionatori, come unica violazione; al contrario, se i precetti violati rientrano in categorie diverse (es. 1.3.1 e 1.5.2), le violazioni sono conteggiate separatamente, con un corrispondente aumento delle sanzioni.
L’art. 68, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che, in caso di violazione di più precetti riconducibili a una stessa categoria omogenea, si configura una sola violazione punita con una sola sanzione, così come definita dal comma 1 lettera b) dello stesso articolo.
Questa disposizione ha un duplice obiettivo:
Per configurare un’unica violazione, devono quindi sussistere due condizioni:
Per chiarire meglio il concetto, si considerino i seguenti esempi pratici:
Esempio 1 - Violazioni unitarie (una sanzione)
Un datore di lavoro non assicura:
Entrambe le violazioni rientrano nel punto 1.1 dell’Allegato IV, quindi fanno parte della stessa categoria omogenea. Ne consegue l’applicazione di una sola sanzione.
Esempio 2 - Violazioni distinte (più sanzioni)
Il datore di lavoro viola:
In questo caso, i due precetti appartengono a categorie diverse: il primo al punto 1.1, il secondo al punto 1.2 e, pertanto, saranno contestate due violazioni distinte, ciascuna sanzionata separatamente.
Nel caso in cui, dunque, le violazioni accertate attengano a più categorie omogenee, si configura un concorso materiale di illeciti. Ciò implica che:
La circolare congiunta richiama due importanti pronunce della Cassazione penale che hanno contribuito a definire l’orientamento giurisprudenziale in materia:
Queste pronunce sono state recepite nella circolarecome fondamento interpretativo, consolidando l’indirizzo secondo cui la sanzione unica è ammissibile solo in presenza di una reale omogeneità funzionale e normativa tra i precetti violati.
Nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, la gestione delle attrezzature di lavoro costruite prima del 21 settembre 1996 rappresenta uno degli ambiti più complessi e frequentemente oggetto di ispezioni.
La circolare congiunta INL–CSR del 18 marzo 2025 ha chiarito alcuni aspetti fondamentali in merito agli obblighi normativi e alle corrette modalità di verifica della conformità delle cosiddette macchine “ante direttiva”, ovvero fabbricate prima dell’introduzione dell’obbligo di marcatura CE.
Il quadro normativo di riferimento parte dalla Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita in Italia con il D.P.R. 459/1996, entrata in vigore il 21 settembre 1996: da quella data in poi, tutte le macchine immesse sul mercato devono essere dotate della marcatura CE, che attesta la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.
Tuttavia, per le macchine costruite e messe a disposizione prima di tale data, l’obbligo di marcatura CE non si applica, e il riferimento normativo torna a essere il D.Lgs. 81/2008, in particolare gli articoli 70 e 71, insieme all’Allegato V.
Distinzione tra macchine pre e post 21 settembre 1996
È essenziale perciò distinguere tra due categorie di attrezzature di lavoro:
Per tutte le attrezzature costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, l’art. 70, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che esse devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza indicati nell’allegato V, tra i quali troviamo:
La verifica della conformità per le macchine più datate non si limita a un controllo visivo o documentale: deve avvenire attraverso una valutazione tecnica concreta dei requisiti previsti dall’allegato V. Il datore di lavoro deve quindi:
Nel caso delle macchine ante direttiva, è quindi indispensabile che il DVR contenga una valutazione specifica dei rischi associati a ciascuna attrezzatura, alla luce dei requisiti dell’allegato V.
Le aziende devono adottare un approccio sistematico e documentato nella verifica delle attrezzature “ante CE”.
Uno dei dubbi più ricorrenti tra i datori di lavoro e i consulenti riguarda la necessità di affidarsi a un tecnico abilitato per attestare la conformità delle macchine ante direttiva.
La circolare INL–CSR 2025 chiarisce questo punto in modo esplicito: non è obbligatoria alcuna attestazione tecnica da parte di un professionista esterno.
Infatti, la normativa non prevede alcun obbligo di certificazione o perizia tecnica firmata da un tecnico abilitato per le macchine costruite prima del 1996; l’eventuale intervento di un tecnico può essere utile per supportare la valutazione, ma non è un prerequisito per la legittimità dell’utilizzo della macchina.
In sintesi:
Nel contesto della sicurezza delle attrezzature di lavoro, uno dei dubbi più frequenti riguarda l’obbligo di possedere un libretto di uso e manutenzione per le macchine costruite prima del 1996, ossia prima dell’entrata in vigore del DPR 459/1996, che ha recepito in Italia la Direttiva 89/392/CEE.
La risposta è no: non sempre è necessario il manuale d’uso in senso tradizionale.
Questo è quanto chiarito nella circolare, che ribadisce il principio già contenuto nella normativa vigente.
Secondo tale documento, per le macchine “ante direttiva”, cioè costruite e immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996, non sussiste l’obbligo normativo di disporre di un libretto d’uso e manutenzione redatto dal costruttore.
Ciò è dovuto al fatto che l’obbligo di fornire documentazione tecnica e manualistica è stato introdotto soltanto con l’adozione delle Direttive europee di prodotto, a partire proprio dalla Direttiva.
Di conseguenza, è scorretto applicare retroattivamente questo requisito a macchine prodotte in un contesto normativo dove tale obbligo non esisteva.
In mancanza del libretto originale, il datore di lavoro è comunque tenuto a predisporre documentazione tecnica interna o di sintesi, volta a garantire un utilizzo sicuro dell’attrezzatura da parte degli operatori.
Schede tecniche semplificate
Istruzioni operative personalizzate
Procedure di sicurezza integrate nel DVR
Affinché le istruzioni operative o le schede sostitutive del libretto possano ritenersi efficaci, è importante che contengano almeno le seguenti informazioni essenziali.
Ecco un esempio di scheda tecnica per macchina ante CE
DATI GENERALI DELLA MACCHINA
CARATTERISTICHE TECNICHE
SICUREZZA E PROTEZIONI PRESENTI
Area di rischio |
Protezione presente? |
Descrizione |
---|---|---|
Organi in movimento |
☐ Sì ☐ No |
_________________________________ |
Parti calde/taglienti |
☐ Sì ☐ No |
_________________________________ |
Rumore/vibrazioni |
☐ Sì ☐ No |
_________________________________ |
Polveri/sostanze |
☐ Sì ☐ No |
_________________________________ |
Sistema di arresto |
☐ Sì ☐ No |
_________________________________ |
MANUTENZIONE E VERIFICHE
DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
Compilato da: ________________________
Data compilazione: ____ / ____ / ______
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