Sindaci di società e doveri di controllo

Pubblicato il 29 agosto 2025

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 24004 del 27 agosto 2025 affronta un tema centrale nel diritto societario: la responsabilità dei sindaci per omesso controllo sulla gestione della società.

Oggetto della causa: responsabilità dei membri del collegio sindacale

La vicenda trae origine dal fallimento di una società per azioni, in relazione al quale la curatela fallimentare ha promosso un’azione di responsabilità nei confronti dei membri del collegio sindacale.

Il procedimento è giunto alla Corte d’Appello di Catania, che con sentenza del 17 aprile 2020, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha ridotto l’ammontare della condanna a carico dei sindaci. Tale responsabilità solidale derivava da un comportamento omissivo, consistente nella mancata vigilanza sull’operazione di aumento di capitale della società poi fallita.

In particolare, l’operazione contestata riguardava la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte di un socio estero, che aveva provveduto al versamento non attraverso un effettivo apporto di denaro, ma mediante la compensazione con un credito derivante dalla compravendita di un immobile. Tuttavia, l’immobile non apparteneva realmente alla società venditrice e la cessione risultò quindi inefficace, rendendo il credito inesistente.

Di conseguenza, l’aumento di capitale, che in contabilità appariva regolarmente sottoscritto e liberato, era in realtà fittizio, poiché si fondava su un’operazione invalida. Tale circostanza determinò un danno per la società e, successivamente, per i creditori in sede di procedura concorsuale.

Secondo la Corte d’Appello, i sindaci erano incorsi in una grave violazione dei propri doveri di controllo, poiché avrebbero dovuto accertare la regolarità e la legittimità dell’operazione, non limitandosi a un controllo formale della documentazione prodotta. Essi, infatti, avevano omesso di verificare l’effettiva esecuzione dell’aumento di capitale e la reale esistenza del credito portato in compensazione, che in realtà era collegato a un atto di vendita inefficace.

Doveri dei sindaci

La Corte di Cassazione - nell’ordinanza n. 24004 pronunciata il 27 agosto 2025 - affronta nel merito le doglianze avanzate dai ricorrenti e si sofferma sul ruolo e sugli obblighi che la legge assegna ai sindaci delle società.

Secondo l’articolo 2403 del codice civile, i sindaci hanno il compito di vigilare sull’amministrazione della società e di assicurarsi che la gestione sia conforme non soltanto alla legge e allo statuto, ma anche ai principi di corretta amministrazione. La Cassazione ribadisce che si tratta di un dovere di controllo sostanziale e non meramente formale.

In altre parole, i sindaci non possono limitarsi a un controllo superficiale o burocratico, basato soltanto sulla regolarità contabile delle operazioni. Essi devono invece verificare in profondità la natura delle scelte gestionali, accertando che siano improntate a razionalità economica e che non arrechino danno al patrimonio sociale.

La loro attività deve essere caratterizzata da professionalità, indipendenza e autonomia di giudizio. Non si tratta, dunque, di un ruolo passivo, ma di una funzione di garanzia nell’interesse sia dei soci che dei creditori.

Muovendo da questi principi, la Corte osserva che nel caso di specie i sindaci si erano limitati a un esame esteriore dei documenti relativi all’aumento di capitale, senza approfondire la sostanza economico-giuridica dell’operazione.

Essi avrebbero dovuto verificare che il credito portato in compensazione fosse effettivamente esistente, certo ed esigibile. Al contrario, si sono basati soltanto sulla documentazione fornita, senza accorgersi che il credito nasceva da una compravendita di immobile inefficace, poiché il bene non apparteneva realmente alla società venditrice.

Questa omissione ha determinato una grave violazione dei doveri di vigilanza. Infatti, proprio grazie alla mancanza di un controllo sostanziale, un aumento di capitale fittizio è stato iscritto come valido, alterando la rappresentazione del patrimonio sociale.

Nesso causale con il danno

La Corte di cassazione sottolinea che, per affermare la responsabilità dei sindaci, non basta riscontrare una violazione dei doveri di controllo: è necessario anche che tale violazione sia in rapporto di causalità con il danno subito dalla società.

Su questo punto, la Cassazione conferma la valutazione dei giudici di merito: il comportamento omissivo dei sindaci ha avuto un ruolo determinante nel consentire l’operazione fittizia. Se essi avessero esercitato un controllo diligente e penetrante, l’inesistenza del credito sarebbe stata rilevata tempestivamente e l’operazione non avrebbe potuto compiersi.

Pertanto, il nesso causale tra l’omissione e il danno è stato correttamente individuato.

Ruolo dei sindaci

La Corte ribadisce dunque che il sindaco deve svolgere una funzione di prevenzione e di garanzia:

In conclusione, l’ordinanza 24004/2025 conferma la condanna dei sindaci, respingendo le loro censure e ribadendo la loro responsabilità solidale. Essa rappresenta un monito chiaro: chi accetta l’incarico di sindaco non può limitarsi a un controllo burocratico, ma deve garantire un’attività effettiva, autonoma e professionale, consapevole del fatto che l’inerzia o la superficialità possono comportare gravi conseguenze patrimoniali e giuridiche.

Dal punto di vista pratico, la decisione sottolinea ancora una volta come la funzione di controllo societario sia parte integrante del sistema di tutela dei creditori e della trasparenza del mercato. Una vigilanza inefficace non solo espone i sindaci a responsabilità personali, ma mina la fiducia complessiva nell’ordinamento societario e nella stabilità delle imprese.

Punti chiave

  • I sindaci rispondono solidalmente se non verificano la regolarità sostanziale delle operazioni societarie.
  • La Cassazione conferma che il controllo deve essere concreto e sostanziale, non ridotto a mera verifica formale.
  • Ribadito il principio che il nesso causale va provato ma, in questo caso, l’omissione di vigilanza era determinante nel produrre il danno.
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