Sindaci-revisori enti locali, sì al compenso. Commercialisti soddisfatti

Pubblicato il 07 novembre 2015

Il Ministero dell'Interno, con nota n. 0010313 del 5 novembre 2015 rivolta ad un comune bergamasco, ha precisato l'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 5 del DL 78/2010 e, discostandosi dall'interpretazione finora resa da alcune sezioni regionali della Corte dei Conti, ha specificato che l’esclusione di ogni remunerazione – prevista ai sensi della citata disposizione normativa - per il titolare di incarichi presso la p.a. che rivesta al contempo una carica elettiva in enti locali non si applica agli incarichi di revisione.

Divieto di cumulo degli emulenti

Si tratta di una norma finalizzata a ridurre i costi della politica, vietando il cumulo degli emolumenti per i titolari di carica elettiva, che in tal modo possono percepire solo il rimborso spese e gettoni di presenza di importo non superiore a 30 euro a seduta.

Ma, tale divieto di cumulo degli emolumenti per i titolari di cariche elettive non riguarda i compensi percepiti dagli amministratori locali nell'ambito della propria attività professionale e corrisposti da enti diversi da quello di appartenenza. Ne deriva che la limitazione prevista dal Dl 78/2010, si riferisce solo ai costi degli apparati politici e per questo deve intendersi limitata “ai costi e alle spese necessarie per l'esercizio degli incarichi conferiti all'amministratore in relazione alla carica elettiva e quindi all'esercizio del munus pubblico”. Pertanto, i titolari di incarichi di revisione che rivestano al contempo una carica elettiva negli enti locali avranno diritto a percepire il compenso.

Soddisfazione dei commercialisti

Il Parere del Viminale è stato accolto favorevolmente dai dottori commercialisti.

Il presidente del Cndcec, Gerardo Longobardi, ha sostenuto che “è un'interpretazione che sosteniamo da sempre e sulla quale abbiamo instaurato con il ministero un sereno confronto”. Pertanto, ora ci si aspetta che “anche la magistratura contabile si convinca ad applicare la norma in senso non rigorosamente letterale lasciando fuori dal relativo perimetro gli incarichi che il titolare di carica elettiva acquisisca presso altre amministrazioni nell’ambito della propria attività libero professionale”.

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