Sinistri stradali: il danno morale non può essere omesso

Pubblicato il 13 ottobre 2020

Nella quantificazione del risarcimento del danno conseguente ad un sinistro stradale non si può omettere il calcolo del danno morale o non patrimoniale in quanto detta voce di danno non è ricompresa mai nel danno biologico e va liquidata autonomamente.

Ciò ai sensi di quanto disposto dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private - il quale ha recepito, anche nelle ulteriori modifiche, la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità - nonché in ragione della differenza ontologica esistente tra i due tipi di danno.

Tali danni, infatti, corrispondono a due momenti essenziali della sofferenza dell'individuo, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana.

Stante la loro piena autonomia, il giudice, nella quantificazione del risarcimento dovuto a seguito di incidente stradale, è tenuto ad esperire la strada della risarcibilità del danno morale, “anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta”.

E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 21970 del 12 ottobre 2020, nell’accogliere il motivo di ricorso con cui i soggetti danneggiati da un incidente stradale avevano impugnato la sentenza d'appello pronunciatasi sul risarcimento loro spettante.

I ricorrenti, in particolare, avevano dedotto l'erroneità della pronuncia ed il vizio di motivazione con riguardo alle statuizioni di quantificazione del danno biologico e con riguardo all'omesso riconoscimento del danno morale in difetto di allegazioni e prove specifiche idonee a giustificare una personalizzazione del risarcimento.

Ad avviso dei deducenti, le conclusioni rese dalla Corte territoriale non erano conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

Doglianza, questa, ritenuta fondata dagli Ermellini: avendo omesso ogni riferimento al danno non patrimoniale, la sentenza impugnata meritava, sul punto, di essere cassata con rinvio.

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