Sinistri stradali. Risarcimento del trasportato e massimale assicurativo

Pubblicato il 18 giugno 2019

Due ordinanze di Cassazione di ieri hanno avuto ad oggetto la materia della responsabilità civile da circolazione stradale.

Terzo trasportato: risarcimento integrale 

La prima, n. 16143 del 17 giugno 2019, ha trattato la questione del diritto del terzo trasportato al risarcimento integrale dei danni subiti in conseguenza di incidente.

La Suprema corte ha, in particolare, ricordato come detto diritto costituisca, per il trasportato, una pacifica acquisizione, a condizione che egli non sia anche il proprietario del mezzo.

Il soggetto trasportato su un veicolo a motore - è stato precisato - che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro la cui responsabilità sia ascrivibile tanto al vettore, quanto al titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili e dai loro assicuratori della Rca.

Ciò, in considerazione del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito.

In tale situazione - hanno, altresì, spiegato gli Ermellini - non ha rilievo, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse. Queste ultime, infatti, sono circostanze destinate a rilevare solo ai fini della riparazione interna dell’obbligazione risarcitoria.

Domanda come terzo trasportato: a scelta a ciascuno dei responsabili

Per tale risarcimento, è necessario avanzare domanda utilizzando come causa petendi la posizione del trasportato, sia che venga fatta valere nei confronti del solo conducente del mezzo sul quale si viaggiava, sia che venga fatta valere nei confronti del conducente dell’altro veicolo coinvolto, sia nel caso in cui si agisca nei confronti di entrambi.

Il danneggiato, in definitiva, è tenuto ad indicare che, quale terzo trasportato, ha diritto a vedersi riconoscere l’integrale risarcimento dei danni subiti e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili.

Responsabilità da circolazione. Massimale rilevabile d’ufficio

La seconda ordinanza, n. 16148 depositata sempre in data 17 giugno 2019, è stata pronunciata in materia di risarcimento entro il massimale assicurativo fissato per legge.

Per i giudici di Piazza Cavour, in particolare, poiché il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia assicurativa designata, è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato.

Il massimale, infatti, non rappresenta un mero elemento impeditivo od estintivo, ma vale a configurare e a delimitare normativamente il diritto al risarcimento.

Sulla scorta di tali assunti, la Sesta sezione civile della Cassazione ha ribaltato una decisione di merito nella quale il limite del massimale assicurativo di legge non era stato rilevato d'ufficio, ancorché la compagnia di assicurazione ricorrente ne avesse rappresentato la sussistenza.

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