Sinistro stradale: il Cid fa prova nei confronti sia del danneggiante che dell'assicurazione

Pubblicato il 14 luglio 2010
La Corte di cassazione, con sentenza n. 16376 del 13 luglio 2010, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da una coppia, parte danneggiata in un sinistro stradale, avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso che la condanna al risarcimento, oltre che al danneggiante, fosse estesa anche alla assicurazione di quest'ultimo sull'assunto della mancanza di prova ulteriore rispetto alle dichiarazioni contenute nel modello Cid. 

La Terza sezione della Cassazione ha così ribaltato la decisione impugnata invitando i giudici del rinvio a procedere ad una nuova valutazione della vicenda in considerazione del principio secondo cui, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, “le dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato, chiamato in causa quale litisconsorte necessario, non possono dar luogo a un differenziato giudizio di responsabilità, con riferimento al rapporto tra responsabile e danneggiato, da un lato, e a quello tra danneggiato ed assicuratore dall'altro”. Tali dichiarazioni – continua la Corte – dovranno essere “liberamente apprezzate dal giudice”, nonché “oggetto di una valutazione unitaria nei confronti di tutti e ciascuno dei litisconsorti”. 

Per quel che riguarda le dinamiche del sinistro, la Corte di legittimità precisa che, nel caso - come quello di specie - di collisione di un veicolo con quello che precede (tamponamento) viene a porsi a carico del conducente “una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'articolo 2054, comma secondo, Codice civile, egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”.
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