Sisma 2016/2017, versamento delle ritenute fiscali sospese entro il 15.01.2020

Pubblicato il 03 dicembre 2019

Nuove regole per la ripresa dei versamenti delle ritenute fiscali sospese, a causa degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

Infatti, l’art. 8, co. 1, lett. b) del D.L. n. 111/2019 (cd. “Decreto clima”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 ottobre 2019 – e in vigore dal giorno successivo – ha disposto che il versamento delle ritenute fiscali sospeso può essere effettuato in due modi:

La novità è stata recepita dall’INPS, con il messaggio n. 4478 del 2 dicembre 2019, specificando che le ritenute sospese devono essere restituite nella misura limite del 40% degli importi dovuti.

Sisma 2016/2017, trattenute mensili

Per poter accedere al pagamento mensile, l’interessato deve presentare istanza all’INPS entro il 15 gennaio 2020. Laddove la domanda sia presentata successivamente a tale data, il numero delle rate sarà ridotto del corrispondente numero dei mesi di ritardo, fermo restando che il versamento delle ritenute riferite a periodi antecedenti l’istanza rimane di esclusiva competenza dell’interessato, ivi incluso il versamento di sanzioni e interessi previsti dalla legge.

Sisma 2016/2017, domande già accolte

In caso di domande già pervenute e accolte dall’Istituto Previdenziale alla data del 14 ottobre 2019, resta ferma la rateizzazione richiesta ed ottenuta, a cui si applica il beneficio dell’abbattimento al 40% previsto dalla norma.

Inoltre, qualora l’importo delle ritenute dovute sia già stato trattenuto interamente o in percentuale superiore al 40%, l’INPS provvederà a restituire d’ufficio la somma ritenuta in eccedenza sulla prima rata utile di prestazione.

Infine, ricorda il documento di prassi, è sempre possibile presentare presso la Struttura territorialmente competente la revoca della domanda di ripresa dei versamenti già accolta dall’Istituto Previdenziale. In questo modo rimane a carico del contribuente l’obbligo di effettuare in via definitiva i versamenti di ritenute sospese residue direttamente all’Erario.

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