Sisma. Costi per delocalizzare le attività danneggiate: deducibili

Pubblicato il 12 ottobre 2019

L’Agenzia delle Entrate è interpellata sui costi sostenuti per la delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici.

Ex Dl 17 ottobre 2016 n. 189 ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"), per le imprese danneggiate dal sisma si prevedono agevolazioni in relazione a contributi erogati per sostenere la ripresa delle attività produttive. L’Agenzia delle entrate interviene sul tema con la risposta n. 390 del 7 ottobre 2019, in cui ritiene siano deducibili i costi ripagati con il contributo (detassato) per il risarcimento danni.

Costi per delocalizzare le attività danneggiate: deducibili

All'articolo 47 ("detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti"), nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, si stabilisce: "Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici di cui all’articolo 1, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive".

Si spiega che la circolare 13 agosto 2010, n. 44/E, al paragrafo 2.2 chiarisce la portata dell’art. 3. comma 1, lettera l), del DL n. 39/2009: "Il contributo ricevuto per il risarcimento danni in un esercizio successivo a quello in cui si è verificato l'evento dannoso costituisce sopravvenienza attiva che non concorre alla determinazione del reddito se è prevista l'irrilevanza fiscale del contributo stesso. I costi sostenuti per il ripristino dei beni e delle scorte danneggiati, nel caso di specie in seguito al sisma che ha colpito la Regione Abruzzo, sono deducibili tanto ai fini delle imposte dirette, secondo le ordinarie regole del Tuir, quanto ai fini dell'Irap. In linea generale, eventuali contributi erogati per la copertura di dette perdite concorrerebbero ordinariamente alla formazione del reddito senza produrre alcuna limitazione alla deducibilità dei relativi costi coperti. La circostanza che una norma di legge esenti espressamente un contributo o un indennizzo, non inficia la deducibilità dei costi riferibili ai beni e alla scorte danneggiati".

Tanto premesso, considerato che il citato articolo 47 del D.L. n. 189 del 2016 persegue la medesima ratio e ha una formulazione letterale simile a quella dell'articolo 3, comma 1, lettera l), del D.L. n. 39 del 2009, entrambe peraltro non disciplinando espressamente la deducibilità ai fini fiscali dei costi risarciti con i contributi, si ritiene che i predetti chiarimenti possano trovare applicazione anche nel caso dei costi sostenuti per la delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici.

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