Sisma maggio: dalle Entrate il modello aggiornato per il finanziamento della ripresa dei pagamenti

Pubblicato il 20 novembre 2012 È stato pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 269 del 17 novembre 2012, il Dl n. 194/2012 che estende a professionisti, esercenti attività agricole e dipendenti che abbiano subito danni, l’accesso al finanziamento garantito dallo Stato - ex art. 11, comma 7 del DL 174/2012 - per il pagamento dei tributi e contributi sospesi a seguito del terremoto di maggio 2012. La procedura da seguire prevede l’invio, entro il 30 novembre 2012, online, direttamente o tramite i soggetti abilitati, di un’apposita comunicazione all’agenzia delle Entrate, che rilascerà ricevuta telematica.

Con provvedimento del 19 novembre 2012, il direttore delle Entrate approva il modello da utilizzare per comunicare i dati per l’accesso al finanziamento, come modificato a seguito dell’allargamento della platea degli aventi diritto. In allegato sono forniti modello e istruzioni per la procedura.

A partire dal 21 ed entro il 30 novembre 2012, deve essere presentata, in una delle banche autorizzate all’esercizio del credito nei territori del sisma aderenti alla convenzione ad hoc: la copia del modello di comunicazione con la ricevuta delle Entrate, un’autodichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, una copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo 1° dicembre 2012-30 giugno 2013.

La ricevuta certificherà la corretta trasmissione della comunicazione e la condizione per chi ha un’attività, che i danni subiti, comprovati da perizia, sono tali da impedire una ripresa piena della stessa.

I dipendenti dovranno essere proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale (classificata nelle categorie B, C, D, E ed F della classificazione AeDES), che siano stati dichiarati inagibili per gli eventi sismici e chiederanno il finanziamento per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Alla scadenza del pagamento chi ha richiesto il finanziamento dovrà presentare, esclusivamente in formato cartaceo, i modelli di versamento compilati con le modalità ordinarie al soggetto che ha concesso il credito e con il quale è stato stipulato il finanziamento.

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