Sismabonus acquisti: niente detrazione se paga un terzo

Pubblicato il 20 giugno 2025

L’Agenzia delle Entrate si è occupata del Sismabonus acquisti e della possibilità di usufruire della detrazione nel caso di pagamento effettuato da soggetti diversi dall’acquirente.

Acquisto di casa antisismica con fondi dei genitori

Il caso che ha portato alla pubblicazione della risposta n. 165 del 19 giugno 2025 riguarda un contribuente che ha acquistato due unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/2, realizzate in seguito alla demolizione e ricostruzione integrale di un edificio, intervento eseguito da un’impresa specializzata in costruzioni e ristrutturazioni, con un miglioramento di due classi di rischio sismico.

Precisa che la vendita dell’immobile è avvenuta entro 18 mesi dalla data dell’attestazione redatta dal collaudatore statico, il quale ha certificato l’avvenuta riduzione del rischio sismico di almeno due classi, e che l’atto notarile è stato firmato prima del 31 dicembre, termine ultimo per usufruire dell’agevolazione fiscale in questione.

Specifica inoltre che l’acquisto è stato effettuato grazie a fondi messi a disposizione dai genitori, configurando una donazione indiretta ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis, del D.lgs. 346/1990. Il pagamento del prezzo è stato effettuato parzialmente tramite assegni circolari e parzialmente con bonifici dedicati agli interventi antisismici, entrambi effettuati da un conto corrente intestato ai genitori.

Infine, dichiara di aver indicato il proprio codice fiscale come beneficiario della detrazione all’interno delle causali dei bonifici, nonostante il pagamento sia stato eseguito da un conto corrente intestato ai donanti (i genitori).

L’istante ritiene che sia comunque legittimo beneficiare della detrazione fiscale o della cessione del credito prevista per l’acquisto di immobili antisismici, pur non avendo effettuato direttamente i pagamenti dal proprio conto corrente, dato che si tratta di una donazione indiretta.

Normativa applicabile

L’Agenzia delle Entrate inizia nel considerare la normativa applicabile al caso.

E’ il comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che stabilisce che, nei comuni situati nelle aree classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, si ha diritto alla detrazione fiscale qualora vengano realizzati interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici interi, anche con modifiche di volume se compatibili con le norme urbanistiche, e finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica (c.d. “sismabonus acquisti”).

Tali interventi devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione, le quali devono poi vendere gli immobili entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori. In questo caso, l’acquirente dell’immobile ha diritto a detrarre dall’imposta un importo pari al 75% o all’85% del prezzo indicato nell’atto notarile di compravendita, fino a un massimo di 96.000 euro per ciascuna unità abitativa.

Tale agevolazione si distingue dal Sismabonus per il fatto che il diritto alla detrazione è riservato agli acquirenti degli immobili, a condizione che siano loro a sostenere concretamente la spesa di acquisto.

Condizioni per accedere al sismabonus acquisti

L’Agenzia delle Entrate, nei suoi documenti di prassi – tra cui la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 e la guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024” – precisa che, per poter accedere alla detrazione, è essenziale che l’acquisto avvenga tramite un atto notarile e che l’acquirente risulti effettivamente colui che ha sostenuto il costo dell’acquisto.

A supporto di questo principio, viene citata anche la risposta all’interpello n. 351 del 28 giugno 2022, dove si chiarisce che il beneficio fiscale spetta esclusivamente a chi acquista l’immobile e ne paga il prezzo. Se, invece, l’acquirente non è colui che ha materialmente affrontato la spesa, il bonus non è applicabile.

Nel caso specifico analizzato, dalla documentazione allegata (atto notarile e dichiarazione sostitutiva) risulta che l’intero pagamento è stato effettuato con fondi forniti dai genitori dell’acquirente. Pertanto, non è soddisfatta la condizione essenziale per accedere al beneficio, ovvero il fatto che l’onere economico sia stato sostenuto direttamente dalla persona che richiede la detrazione.

In conclusione, sebbene l’istante sia il proprietario degli immobili acquistati, non può usufruire della detrazione prevista dal comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63/2013, poiché non ha sostenuto direttamente la spesa di acquisto.

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