Sismabonus anche con asseverazione tardiva

Pubblicato il 04 settembre 2020

L’Agenzia delle Entrate nelle due risposte ad interpello del 2 settembre 2020 – le nn. 298 e 300 – analizza due richieste di fruizione dell’agevolazione c.d. “sismabonus di cui all’articolo 16, comma 1-septies del Dl 4 giugno 2013, n. 63.

Nello specifico, nelle risposte ad interpello in oggetto, l’Agenzia ammette alla detrazione di cui alla suddetta norma anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio con un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente.

Nella risposte nn. 298 e 300 si richiama la risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020 con la quale è stato precisato che la detrazione per le unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. In tal caso, tuttavia, ai fini della detrazione, è necessario che la predetta asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

Tutto ciò per effetto delle modifiche apportate dall'art. 8 del Dl n. 34 del 30 aprile 2019 al citato articolo 16, per cui l'agevolazione prima riferita solo agli immobili ubicati in comuni ricadenti nella zona sismica 1, è stata stata estesa anche agli edifici siti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

Nei due casi esaminati, pertanto, ai fini del riconoscimento del sismabonus, “l’istante potrà fruire della detrazione di cui al citato comma 1-septies) dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, a condizione che la predetta asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico”.

Nella risposta n. 300/E, l’Agenzia, inoltre, ricorda che in virtù del più recente Dl Rilancio (art. 119 del Dl n. 34/2020), l'aliquota delle detrazioni spettanti per le spese ammesse al sisma bonus è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Inoltre, in virtù del successivo articolo 121, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per i predetti interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione:

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