Siti inquinati di interesse nazionale, definite le modalità di concessione del credito d’imposta

Pubblicato il 06 ottobre 2014 Il decreto Mise 7 agosto 2014, che attua le disposizioni del Dl 145/2013, che ha introdotto un’agevolazione fiscale per le imprese che contribuiscono alla bonifica, al recupero e alla riconversione industriale di siti inquinati di interesse nazionale, è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 229 del 2 ottobre 2014.

Il provvedimento ministeriale fissa le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese sottoscrittrici di un accordo di programma, che dovrà essere vagliato dallo stesso ministero dello Sviluppo economico.

Condizioni

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta per gli anni 2014 e 2015 ed è concessa nei limiti delle risorse finanziarie stanziate dal Dl 145/2013 (70 milioni di euro, 20 per il 2014 e 50 per il 2015) .

L’importo massimo sarà determinato da un prossimo decreto ministeriale a seconda delle dimensioni aziendali e delle diverse aree territoriali, nel rispetto della normativa Ue sugli aiuti di stato.

Esso dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute e non avrà rilevanza ai fini Irap.

Lo sconto fiscale è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24.

L’istanza per la prenotazione delle risorse potrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica.
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