Snc inattiva ma iscritta nel registro imprese? Ha capacità processuale

Pubblicato il 24 giugno 2021

La società di persone inattiva ma ancora iscritta nel Registro delle imprese è da ritenere legittimata a resistere ed agire in giudizio, nel caso in cui non sia decorso il triennio per la sua cancellazione d'ufficio.

In tale contesto, la cancellazione della stessa dall'albo delle imprese artigiane, in relazione alla sua inattività, non determina l'estinzione della società che rimane capace di stare in giudizio.

Così la Corte di cassazione, nell’accogliere il ricorso promosso da una Snc che si era vista rigettare, in quanto ritenuta inammissibile, una domanda riconvenzionale promossa in sede di appello.

Inattività e iscrizione nel Registro imprese delle società di persone

La Corte di gravame aveva ritenuto provato, in via documentale, che la società in oggetto fosse stata cancellata dal registro delle imprese per cessazione dell'attività e che, pertanto, si fosse estinta con consequenziale perdita della capacità di stare in giudizio.

A fronte di tale statuizione, la Snc si era rivolta ai giudici di legittimità, lamentando un’erronea interpretazione della visura camerale prodotta in giudizio.

Dalla predetta visura, infatti, emergeva che la società in oggetto era regolarmente iscritta al Registro Imprese, per quanto "inattiva”, mentre la dicitura "cancellata per cessazione attività" era riferita alla cessazione della sola attività artigiana e alla iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

Il motivo è stato giudicato fondato dalla Suprema corte, per come si legge nel testo dell’ordinanza n. 17957 del 23 giugno 2021.

La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane non comporta l'estinzione della società

Nella vicenda esaminata, la Corte territoriale era incorsa nel vizio di falsa applicazione di legge.

In particolare, era stato erroneamente considerato che la cancellazione della società di persone dall'albo delle imprese artigiane, in relazione alla sua inattività, avesse determinato l'estinzione della società stessa, con privazione della capacità di stare in giudizio.

Di contro, dalla situazione della società inattiva ma non cancellata dal Registro delle imprese non si potevano desumere gli effetti estintivi e successori considerati con la cancellazione dal registro delle imprese.

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