Social card, novità al regolamento sulla sperimentazione

Pubblicato il 15 febbraio 2014 Con l’entrata in vigore del decreto interministeriale 24 dicembre 2013 Lavoro-Economia, che ha previsto ulteriori modalità operative e di dettaglio per l’attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti, si può considerare ormai completo il quadro di regole per la sperimentazione della nuova social card, attuata con precedente decreto del 10 gennaio 2013. Tutto ciò quasi simultaneamente con la distribuzione delle prime carte.

Il provvedimento - ospitato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 36 del 13 febbraio 2013 ed entrato in vigore dal giorno successivo - interviene definendo quattro aspetti fondamentali per la piena operatività della card. Esso definisce, infatti, i requisiti economici necessari per beneficiare della carta acquisti; la definizione del nucleo familiare; le modalità con cui i richiedenti possono chiedere di correggere i risultati delle verifiche dei requisiti; i tempi e le modalità del monitoraggio dei progetti personalizzati di presa in carico al fine di superare la condizione di povertà.

Per quanto riguarda il concetto di nucleo familiare, in virtù delle modifiche apportate dal 14 febbraio 2014, si fanno rientrare nel numero – rilevante ai fini della determinazione del valore della carta acquisti – anche le persone a carico ai fini Irpef, diverse dal coniuge e dai figli, purchè conviventi. Fino al 13 febbraio 2014, invece, tali persone, al pari delle non conviventi, non rientravano nel calcolo numerico dei componenti il nucleo familiare.

Dal punto di vista economico, il nuovo Dm prevede che il reddito familiare per l’accesso al beneficio sia soggetto alla perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti; inoltre, sancisce come calcolare la soglia mensile massima dei 600 euro dei trattamenti economici, anche esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale che danno diritto alla carta, a fronte di eventuali altri trattamenti economici di cui beneficia il nucleo familiare destinatario della social card. Viene previsto come considerare le una tantum, che, sebbene diffuse, non erano state considerate dal Dm 10 gennaio 2013.
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