Società cancellata dal Registro imprese: un anno di tempo per essere dichiarata fallita

Pubblicato il 27 luglio 2013 La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con la sentenza n. 18138 depositata il 26 luglio 2013 sancisce un importante principio di diritto a favore del Fisco nei confronti delle aziende che versano in una situazione di dissesto finanziario.

Secondo i Supremi Giudici, la società di capitali estinta perché cancellata dal Registro delle Imprese può ancora fallire. I creditori, infatti, hanno ancora un anno di tempo, a decorrere dalla cancellazione dal Registro stesso, per dare avvio alla procedura di fallimento e la procedura di contraddittorio può essere instaurata nei confronti del liquidatore sociale e non dei soci.

Sulla base di due precedenti pronunce delle Sezioni unite civili (la n. 6070 e la n. 6071 del 2013), la Corte dà ragione ad Equitalia e sostiene che “la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., nondimeno entro il termine di un anno da tal evento è ancora possibile, ai sensi dell'art. 10 Legge fallimentare, che la società sia dichiarata fallita se l'insolvenza si è manifestata prima della cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento”.
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