Società di capitali e conti correnti dei soci, il collegamento va provato

Pubblicato il 16 settembre 2013 Con la sentenza n. 76/65/2013, la Ctr della Lombardia, sezione di Brescia, annulla l'accertamento a carico di una società per azioni – ai fini delle imposte dirette e dell'Iva – che gli Uffici avevano fatto scaturire a seguito delle indagini bancarie eseguite sul conto di uno dei soci, dalle quali si faceva evincere che alcune movimentazioni non trovavano corrispondenza nella contabilità della società.

I giudici della Ctr, che ribaltano la decisione della Commissione tributaria provinciale, nell'evidenziare la presunzione legale relativa, sottolineano che prima di tutto spetta all'Ufficio l'onere della prova che dimostri che i conti intestati a terzi siano riconducibili in tutto o in parte alla società. Sarà poi compito del contribuente produrre le prove che attestino la non corrispondenza delle operazioni bancarie con l'attività dell'impresa.

Nel caso in esame, invece, dagli Uffici non è stato provato tale collegamento; inoltre, non è stato ritenuto sufficiente il fatto che ci fosse un rapporto tra il socio accertato e la società di capitali per far sì che le movimentazioni bancarie del primo fossero riconducibili alla gestione contabile della seconda.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scadenza 16 marzo per l’invio di CU e consegna al percipiente

13/03/2026

Telecamere per multe stradali non a norma privacy: sanzione del Garante

13/03/2026

Rimborso IVA UE: errore nella trasmissione non fa perdere il diritto

13/03/2026

Ravvedimento speciale CPB, ultima chiamata

13/03/2026

Responsabilità del commercialista per violazioni della società

13/03/2026

Rating di legalità: nuovo regolamento dal 16 marzo 2026

13/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy