Società di persone e associazioni possibile usare il credito in compensazione

Pubblicato il 04 gennaio 2010

La circolare n. 56/E dell’agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2009, delinea una serie di regole per lo scomputo dei crediti tra soggetti partecipati, soci e associati.

La novità della circolare è che è prevista la possibilità da parte dei soci o degli associati di riattribuire il credito eccedente al soggetto partecipato in modo tale che sia questo a utilizzarlo in compensazione con Iva, Irap o ritenute alla fonte. In altri termini, l’Agenzia ha dato il via libera alla possibilità di “ritrasferire” le ritenute Irpef non utilizzate dai soci o dagli associati all’ente partecipato affinchè lo stesso possa procedere direttamente alla compensazione dei propri debiti tributari magari relativi a Irap, Iva o ritenute alla fonte.

L’interpretazione è stata resa a seguito della lettura congiunta e coordinata delle disposizioni che regolano le distinte discipline contenute nell'articolo 22 del Tuir ("Scomputo degli acconti") e nell'articolo 17 del Dlgs 241/1997 (versamento unitario di imposte e contributi con facoltà di compensazione).

Il documento di prassi in oggetto rappresenta una vera novità per le società di persone, imprese familiari, associazioni senza personalità giuridica per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, società di fatto e quelle di armamento, che si caratterizzano tutte per non possedere una soggettività distinta da quella del singolo socio. In tali fattispecie contrattuali, infatti, i redditi prodotti collettivamente vengono imputati a ciascun associato, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Analogamente, le ritenute subite dall'ente vengono attribuite nello stesso modo e sono scomputate dall'Irpef del "singolo" socio.

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