Società non operative, garantito il diritto di difesa con la presentazione delle prove anche dopo l’istanza di disapplicazione

Pubblicato il 19 luglio 2010

Per la società ricorrente il mancato raggiungimento dei ricavi dovuto alla risoluzione del contratto di affitto di ramo d’azienda è sufficiente a far venire meno il requisito del raggiungimento del reddito superiore ad un certo limite previsto per le imprese non operative. Per questo motivo, anche in un momento successivo alla presentazione dell’istanza di disapplicazione della disciplina delle società di comodo, è possibile dimostrare tale fatto e chiedere la disapplicazione della normativa.

Infatti, per i soci della Sas, l’età avanzata, i subentrati motivi di salute oltre alla risoluzione del contratto di affitto per morosità sono stati i veri motivi che hanno portato al non raggiungimento dei ricavi necessari per far applicare la normativa, senza che tutto ciò nascondesse particolari intenti elusivi da parte di una società di comodo.

Questa posizione è stata appoggiata anche dai giudici della Ctp Perugia, con sentenza 98/01/10, con cui è stato riconosciuto il diritto di difesa nell’ambito di un contenzioso con l’Amministrazione finanziaria anche in un momento successivo alla presentazione dell’istanza di interpello disapplicativo. Il limitare la presentazione di prove solo al momento del ricorso farebbe venire meno il diritto di difesa dei contribuenti.

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