Società non operative, norme disapplicate in presenza di situazioni oggettive

Pubblicato il 09 marzo 2015 Il contribuente può presentare, in via preventiva, all'amministrazione finanziaria un'istanza per la disapplicazione della normativa delle società non operative di cui all'articolo 30, comma 1 della Legge n. 724/1994 nel caso ricorrano oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi e dei proventi nonché dei redditi determinati ai sensi del citato articolo.

Qualora, tuttavia, si accerta, anche in sede giudiziale, che non sono intervenute situazioni oggettive sopravvenute tali da avere reso impossibile il conseguimento dei ricavi e dei redditi previsti, non può essere contestato quanto ricostruito correttamente in via presuntiva secondo i parametri normativamente previsti.

In tale contesto, altresì, non può trovare spazio la prova dell'impossibilità di conseguire sul mercato locale ricavi, derivanti da canoni d'affitto, pari a quelli richiesti dalla normativa sulle società non operative.

L'affitto dell'azienda non è circostanza oggettiva

La concessione in affitto delle aziende non può, infatti, ritenersi circostanza oggettiva, costituendo scelta meramente soggettiva, non spendibile ai fini della richiesta di disconoscimento della disciplina delle società non operative.

Detta scelta, infatti, non può essere presa in considerazione nei suoi effetti economici – tributari allorquando conduca ad un incontestato risultato di non operatività.

Anche in presenza di un canone d'affitto effettivamente in linea con quelli di mercato, ossia, difetterebbe comunque il carattere oggettivo richiesto dall'articolo 30 citato.

E' quanto precisato dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trento, nel testo della sentenza n. 3/01/2015 depositata il 15 gennaio 2015.
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