Società cancellata, la legittimazione processuale viene meno

Pubblicato il 26 maggio 2018

La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e, quindi, la cessazione della sua capacità processuale.

Nel caso poi in cui il ricorso originario sia stato proposto in primo grado dalla sola società già cancellata ed estinta, il relativo difetto originario di legittimità è rilevabile d’ufficio, anche davanti alla Corte di cassazione, e comporta, in quest'ultimo caso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 13136 del 25 maggio 2018, ha accolto il ricorso incidentale avanzato dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito di una controversia fiscale che vedeva coinvolta una Snc estinta.

Nella specie, gli Ermellini hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso originariamente proposto da questa società, già estinta al momento dell’impugnazione promossa avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, ritenendo la stessa, già da allora, priva di qualsiasi capacità processuale.

I giudici di Piazza Cavour hanno ricordato il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui la cancellazione delle società, sia di persone che di capitali, dal registro imprese comporta l'immediata estinzione della società stessa, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo.

Successione dei rapporti in capo ai soci

Inoltre – si legge nella decisione - a seguito della riforma del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (come nel caso dei soci di una Snc).

Legittima la notifica della cartella al socio della Snc estinta

In ogni caso, è comunque possibile procedere all'iscrizione a ruolo, a nome della società estinta, di tributi da essa non versati, nonché di azionare il credito tributario nei confronti dei soci, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori "ex lege" della società medesima.

E resta legittima la notifica della cartella relativa ad una società in nome collettivo cancellata dal registro delle imprese, eseguita nei confronti dei soci della medesima per farne valere la responsabilità solidale, posto che all'obbligazione della società si aggiunge quella dei singoli soci.

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