Società estinta Illegittimo l'accertamento per trasparenza nei confronti dei soci

Pubblicato il 03 ottobre 2017

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23029 depositata il 2 ottobre 2017, si occupa degli effetti dell'estinzione delle società ai fini fiscali, specificando il momento in cui avviene la stessa.

Estinzione della società

La Suprema Corte analizza il caso di specie in cui l'Amministrazione finanziaria emetteva tre avvisi di accertamento nei confronti di una Snc, già cancellata dal Registro imprese, e dei relativi soci, per l’imputazione per trasparenza del maggior reddito accertato.

La conclusione a cui giunge è che la cancellazione dal Registro imprese, prima della notifica del provvedimento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale.

Pertanto, la cancellazione dal Registro determina, a tutti gli effetti, l'estinzione della società, tanto che gli atti intestati alla stessa risultano inesistenti.

Si tratta di un atto definitivo, per cui ogni altro provvedimento emesso nei confronti dello stesso soggetto (società di capitali, di persone e associazioni non riconosciute con riguardo ad atti di vario genere, come, per esempio, avvisi di accertamento, cartelle di pagamento) non può produrre più effetto e di conseguenza, la sua impugnazione è improponibile. Ne deriva che l'accertamento per trasparenza nei confronti dei soci è illegittimo.

Estinzione dei debiti

Inoltre, nella sentenza n. 23029 del 2017 viene, ulteriormente specificato che in caso di estinzione della società subentra un fattore di tipo “successorio” in capo ai soci, per cui i rapporti che facevano capo alla società si trasferiscono ai soci, con la conseguenza della sopravvivenza dei debiti insoddisfatti.

Secondo la Corte, però, non rileva quanto disposto dall'articolo 2495 Codice civile, secondo il quale i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso dal bilancio finale di liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico applicabile.

Vale, invece, il principio secondo cui non c’è alcun vincolo tra l'accertamento della società estinta e quello dei suoi soci.

Questi ultimi sono tenuti a rispondere secondo le ordinarie regole di legittimazione attiva e passiva e l'estinzione della società è da considerare un evento irrilevante. I soci possono infatti, contestare il maggiore reddito sotto ogni profilo, senza che vi sia la necessità di un litisconsorzio con la società, se questa risulta già estinta.

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