Società tra professionisti (Stp) unipersonale, ok alla continuazione dell’attività

Pubblicato il 26 febbraio 2019

Ammessa la possibilità per una Stp (Società tra professionisti), che presenta un unico socio, di continuare ad esercitare la propria attività, se sono presenti le condizioni previste dalla legge. Infatti, alla luce anche della normativa vigente e in base alla disciplina di cui all’art. 10 della L. n. 183/2011, nulla impedisce la costituzione di una Stp secondo il modello della S.r.l. unipersonale o della S.p.a. unipersonale, per come disciplinate dall’ordinamento italiano, il cui unico socio sia un professionista iscritto all’Albo.

La precisazione è giunta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il Pronto Ordini n. 14 del 14 febbraio 2019.

Società tra professionisti (Stp) unipersonale, quando è ammessa?

Il documento di prassi, nel richiamare il Pronto Ordini n. 319 del 30 aprile 2018, rammenta che la Stp può continuare ad operare, evitando, pertanto, sia lo scioglimento, sia la cancellazione dalla sezione speciale dell’Albo che dal Registro delle Imprese, anche se la compagine societaria è composta da un unico socio.

Naturalmente, condizione essenziale è che:

Infatti, solo nella disciplina della S.p.a. è previsto l’unico azionista (art. 2362 c.c.) e soltanto nella disciplina della S.r.l. è previsto che l’intera partecipazione appartenga ad una sola persona (art. 2462 c.c.).

Società tra professionisti (Stp) pluripersonali non ammesse

Nel caso in cui la Stp fosse stata costituita come società di persone, la natura pluripersonale dei tipi societari su base personale impone di ricostruire entro sei mesi la pluralità dei soci, al fine di evitare lo scioglimento della società (art. 2272 c.c.) e, trattandosi appunto di una società tra professionisti, al fine di evitare la cancellazione della sezione speciale dell’Albo. Ciò in considerazione del fatto che l’ordinamento non ammette l’esistenza di società di persone che non siano pluripersonali.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Piano Transizione 4.0: al via la compensazione. Ok ai nuovi modelli

29/04/2024

Riders: un cambio di passo con la direttiva UE?

29/04/2024

Sede trasferita in altro Stato membro? Norme italiane inapplicabili

29/04/2024

Lotta al lavoro sommerso, arriva la task force istituzionale

29/04/2024

Contraddittorio preventivo, gli atti esclusi

29/04/2024

Rimborso Iva trimestrale: scadenza

29/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy