Società unipersonali: applicabili le norme del Decreto 231

Pubblicato il 07 dicembre 2021

La società unipersonale è un soggetto giuridico a cui si applicano le norme previste dal D. Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità da reato degli enti.

E' quanto espressamente riconosciuto dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 45100 del 6 dicembre 2021.

Gli Ermellini hanno ribaltato la sentenza con cui i giudici del tribunale avevano annullato la misura cautelare interdittiva di contrarre con la PA, disposta nei confronti di tre Srl unipersonali, ritenute, dal Gip, gravemente indiziate dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 21 - 25 del D. Lgs n. 231, in relazione al reato presupposto di corruzione propria attribuito al soggetto che aveva rivestito la posizione apicale di tali società.

L'annullamento era basato sulla considerazione che le società in esame, in ragione del loro carattere unipersonale e in quanto composte e gestite dall'unico socio incolpato del reato presupposto, non sarebbero state soggette alle disposizione del decreto 231 non potendo essere considerate soggetti autonomi.

Secondo il Tribunale, le tre Srl non potevano costituire un centro di imputazione giuridica distinto rispetto alla persona fisica dell'amministratore, atteso che si era in presenza, sostanzialmente, di imprese individuali, non soggette alle disposizioni richiamate.

Conclusioni, queste, a cui non ha aderito la Sesta sezione penale della Suprema corte.

Impresa individuale e società unipersonali, distinzione

Nella decisione, i giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato come il problema dell'inclusione delle società unipersonali nel raggio d'azione della disciplina della responsabilità da reato dell'ente fosse ben distinto da quello dell'applicazione del D. Lgs. n. 231 all'impresa individuale.

Difatti - ha continuato la Corte - i due istituti della società unipersonale e dell'impresa individuale restano profondamente distinti.

La prima, da un lato, è un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla persona fisica dell'unico socio: si tratta di un soggetto che ha un proprio patrimonio autonomo, autonomo centro di imputazione di interessi, e una sua soggettività che la legge fa discendere automaticamente in presenza di determinati presupposti.

Per contro, le imprese individuali non sono enti e sono, ciò posto, escluse dall'ambito di applicazione delle regole sulla responsabilità degli enti.

Laddove, poi, la società unipersonale sia di piccole dimensioni e presenti una struttura che rende labile e difficilmente percettibile la dualità soggettiva tra società ed ente nonché tra imputazione dei rapporti alla persona fisica e imputazione alla persona giuridica, la questione che si pone è solo se sia configurabile una responsabilità dell'ente sulla base del sistema normativo previsto dal decreto 231.

E' in tal senso che va conciliata l'esigenza di evitare violazioni del principio del ne bis in idem sostanziale.

Esiste, allora - si legge nella decisione - un'esigenza di accertamento in concreto del se, in presenza di una società unipersonale a responsabilità limitata, vi siano i presupposti per affermare la responsabilità dell'ente.

In ogni caso, il Collegio di legittimità ha ritenuto che il Tribunale, nella vicenda di specie, non avesse fatto corretta applicazione di tutti i principi richiamati.

L'Ufficio giudiziario, infatti, si era limitato ad affermare che le società ricorrenti non avrebbero costituito un autonomo centro di interessi distinti dalla persona fisica, senza tuttavia fornire indicazioni:

L'ordinanza dei giudici di merito, in definitiva, è stata annullata ed è stato contestualmente disposto il rinvio della causa per un nuovo esame di merito.

In tale contesto, ferma restando l'assoggettabilità delle società in questione al Decreto 231, il Tribunale sarà tenuto a verificare se e in che termini il reato commesso dalla persona fisica possa essere imputabile agli enti, secondo i criteri previsti dal Decreto legislativo in questione.

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