Sofferenza soggettiva, liquidazione non in automatico

Pubblicato il 14 ottobre 2017

Personalizzazione del danno non patrimoniale

Nel procedere con la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale patito, il giudice di merito non potrà limitarsi a liquidare la componente "sofferenza soggettiva", cumulativamente al danno cosiddetto biologico, mediante applicazione automatica di una quota proporzionale - di regola pari ad 1/3 - del valore del danno biologico.

Parimenti, non risulta congrua nemmeno l’automatica applicazione di una riduzione dell'importo, corrispondente a quella del danno biologico commisurato alla durata della vita effettiva del danneggiato.

La verifica del giudice di merito

L’organo giudicante, infatti, dovrà preliminarmente verificare “se e comequesta specifica componente del danno non patrimoniale sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria.

Successivamente, in caso di esito positivo della verifica, dovrà provvedere ad adeguare la misura della reintegrazione del danno non patrimoniale, fornendo l’indicazione del criterio di "personalizzazione" adottato, criterio “che dovrà risultare coerente logicamente con gli elementi circostanziali ritenuti rilevanti ad esprimere la intensità e la durata della sofferenza psichica”.

E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, Terza sezione civile, nel testo della sentenza n. 24075 del 13 ottobre 2017, ribaltando una statuizione di merito in cui il giudice di secondo grado aveva escluso la risarcibilità della componente del danno non patrimoniale costituita dalla sofferenza soggettiva patita da un uomo a seguito di un sinistro, omettendo di considerare le circostanze allegate dai congiunti di quest’ultimo al fine di ottenere un adeguamento del ristoro del danno subito dal parente che, successivamente, era deceduto per un’altra causa.

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