Soggetti rioccupati: trattamento pensionistico a prescindere dalla durata del periodo di inattività

Pubblicato il 11 luglio 2009

L’Inps, con la circolare n. 89 del 10 luglio scorso, fornisce chiarimenti sulla legittima erogabilità di prestazioni pensionistiche a beneficio di soggetti che si siano successivamente rioccupati con lo stesso o diverso datore di lavoro. Alla luce di quando precisato dal ministero del Lavoro, nella risposta all’interpello prot. 25/1/0003906 del 20/03/2009, e di quanto stabilito in precedenti giurisprudenziali in materia, si spiega che:

- non possono essere concesse o sono da revocare le pensioni di anzianità per le quali vi è coincidenza temporale tra la data di rioccupazione (riscontrabile dalle comunicazioni da effettuarsi ai sensi della normativa vigente) e la decorrenza della pensione di anzianità;

- in caso di pensione di vecchiaia il diritto sussiste anche quando il lavoratore abbia cessato il rapporto di lavoro e si sia successivamente reimpiegato, anche senza soluzione di continuità, presso diverso datore di lavoro, in quanto il diritto al trattamento in questione “deve intendersi verificato in coincidenza con il venir meno della preclusione costituita dallo svolgimento dell'attività lavorativa dipendente”;

- è possibile liquidare il richiesto trattamento pensionistico, a prescindere dalla durata del periodo di inattività, sia qualora il soggetto si rioccupi presso un datore di lavoro diverso da quello alle dipendenze del quale si trovava al momento della domanda di pensione, sia qualora detta rioccupazione avvenga con il medesimo datore di lavoro.

Gioia Lupoi

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di bilancio 2026: al via il nuovo iper-ammortamento

15/01/2026

Congedi parentali e per malattia del figlio: aggiornamenti 2026

15/01/2026

Legge di Bilancio 2026: aggiornamenti su congedi parentali e malattia del figlio

15/01/2026

Iper-ammortamenti 2026: necessarie comunicazioni ad hoc

15/01/2026

Fondo Nuove Competenze 3: incremento di 125,9 milioni e pubblicazione delle istanze finanziabili

15/01/2026

Fondo EST: novità in arrivo per il 2026

15/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy