Soggetto falso, punibilità dubbia

Pubblicato il 01 giugno 2009 Un argomento molto dibattuto nella prassi giudiziaria, che ha visto alternare decisioni di merito (sia prevalenti che assolutorie) contrastanti, è quello secondo cui il contribuente che utilizza in dichiarazione fatture “passive” solo “soggettivamente” false possa essere considerato responsabile o no. Ferma restando la responsabilità solidale dell’emittente (ex articolo 8), per aver agito al fine di far evadere la società in utile che ha emesso le fatture false, si ritiene prevalente in giurisprudenza il principio secondo cui il contribuente che ha effettivamente sostenuto il costo, per il solo fatto di aver utilizzato una fattura proveniente da contribuente diverso, non può integrare a suo carico il “fine di evadere le imposte” (articolo 2 del Dlgs 74/97). Dunque, non sempre si può affermare che ci sia il fine di evasione previsto dal citato articolo 2. Così come per l’articolo 9 dello stesso Dlgs non è configurabile il concorso tra emittente e utilizzatore. A sostegno di tale interpretazione, si riporta la recente sentenza della Cassazione (Sezione III penale n. 3203/09), che ha ritenuto la non configurabilità del reato nel caso di servizi ordinati da una società e utilizzati in parte a scopi personali.
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