Solidarietà per i debiti nei confronti dell'amministratore

Pubblicato il 01 dicembre 2010 Secondo la Corte d'appello di Roma – sentenza n. 2729 del 2010 – in base alla regola di solidarietà, i comproprietari di una cosa per i debiti relativi alla amministrazione e manutenzione del bene comune sono da considerare sempre debitori solidali.

Così, il credito vantato dall'amministratore del condominio non più in carica per le somme da lui anticipate per la amministrazione e manutenzione del bene condominiale nell'interesse comune di tutti i condomini non si sottrae al principio generale di solidarietà. Inoltre, ai sensi del principio della ripartizione proporzionale fra i condomini delle spese di cui all'articolo 1223 del Codice civile, l'onere delle spese condominiali va ripartito tra i condomini all'interno del condominio stesso senza che tale ripartizione, tuttavia, abbia alcuna valenza verso i terzi creditori.
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