Sollecito di pagamento come l’avviso bonario: è impugnabile

Pubblicato il 31 ottobre 2012 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18642 del 30 ottobre 2012, accoglie parzialmente il ricorso di un avvocato milanese, che si era visto raggiungere da due solleciti riferiti a cartelle esattoriali insolute per contributi non versati alla cassa Forense. Il legale aveva impugnato il sollecito di pagamento, ma, nei primi due gradi di giudizio, il ricorso era stato respinto con la motivazione che l’opposizione alla notifica doveva essere sollevata contro il ruolo e la cartella esattoriale e non contro il sollecito. Per i giudici di merito, solo la cartella esattoriale “costituisce l'atto impositivo attraverso il quale il contribuente riceve ufficialmente notizia dell'iscrizione al ruolo”.

La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, confermando un principio già in precedenza ribadito, considera il sollecito di pagamento emesso dalla società Equitalia al pari di un avviso bonario e come tale lo rende impugnabile. Secondo i Supremi giudici, infatti, l’avviso di pagamento impugnato presenta “tutte le caratteristiche formali e sostanziali per poter essere ritenuto un avviso di pagamento con formale intimazione di pagamento”. Inoltre, essendo l’unico atto del procedimento di riscossione venuto a conoscenza del contribuente – in quanto mai preceduto da altra notifica del ruolo o da una cartella di pagamento – è di fatto contestabile.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Revoca dall'uso aziendale di non assorbire il superminimo: quando è legittima

23/06/2025

Il periodo di prova

23/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti

23/06/2025

Dl Omnibus 2025: Sugar Tax rinviata e IVA ridotta per l’arte

23/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy