Solo dettagliate motivazioni possono impedire la restituzione del materiale sequestrato
Pubblicato il 09 febbraio 2012
Con sentenza n.
4922 del 2012, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla Morgan Stanley e volto a vedersi restituire il materiale informatico sequestratole dalla Procura nell’ambito di un procedimento penale a carico della Parmalat in cui la ricorrente era stata coinvolta quale responsabile civile.
A fronte della decisione del Gup, il quale aveva rifiutato la restituzione del materiale assumendo generiche esigenze probatorie, i giudici di Cassazione hanno sottolineato cheper derogare all’obbligo di resa del materiale sequestrato, una volta che siano cessate le esigenze probatorie, il giudice adito deve fornire una dettagliata e precisa motivazione.