Somma anticipata dalla banca per operazioni su derivati da restituire

Pubblicato il 09 maggio 2014 E' stato respinto dai giudici di Cassazione – sentenza n. 9996 dell'8 maggio 2014 – il ricorso presentato da un correntista contro la decisione con cui le corti di merito avevano negato che tra il medesimo e la banca fosse stato concluso un contratto di finanziamento, nullo per carenza di forma scritta, con conseguente esclusione del diritto di restituzione a favore dell'istituto di credito della somma finanziata.

Questo in un contesto in cui la banca aveva permesso al cliente di effettuare operazioni su derivati versando essa stessa i “margini di garanzia” ed annotandoli a debito dell'investitore su due conti correnti, ordinario e conto margini, dal medesimo intrattenuti.

Obbligo di restituzione?

Il ricorrente si doleva della decisione impugnata nella parte in cui quest'ultima aveva ritenuto non soggetta a forma scritta l'anticipazione, da parte della banca, di somme al fine di costituire gli obbligatori “margini di garanzia” nelle operazioni su derivati.

La Cassazione, in primo luogo, ha puntualizzato che le operazioni in oggetto, erano state poste in essere nel primo semestre del 1997 e che, pertanto, non erano soggette all'applicabilità dell'articolo 24 del Regolamento Consob n. 10943 del 30 settembre 1997.

Anticipazione come sconfinamento

Nella vicenda di specie, inoltre, l'anticipazione aveva assunto le caratteristiche dello sconfinamento.

Ed anche se non era da escludere che anche lo sconfinamento rientrasse nella categoria dei contratti da pattuire per iscritto, era anche vero – a detta della Corte – che dall'allegata nullità derivava pur sempre l'obbligo di restituzione a carico del cliente della somma anticipatagli dalla banca.
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