L’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto una somma integrativa non imponibile a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 20.000 euro.
La misura è riconosciuta dai sostituti d’imposta applicando una percentuale al reddito di lavoro dipendente, percentuale che varia in funzione dell’ammontare del reddito stesso, rapportato all’intero anno. Proprio su questo passaggio si sono concentrati i dubbi interpretativi chiariti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 7/2026.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025, la somma spettante è determinata applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali:
Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il comma 5 stabilisce che il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all’intero anno.
Precisazioni sono state rese dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 4 del 16 maggio 2025.
Nel caso in cui il lavoratore abbia prestato attività solo per una parte dell’anno, il sostituto d’imposta deve determinare il cosiddetto reddito annuale teorico, utilizzando la seguente logica operativa:
Il punto centrale riguarda, quindi, la corretta individuazione dei giorni di lavoro dipendente.
In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali dividere il reddito percepito nell'anno ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
Con la risposta n. 7/2026, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, anche ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i giorni di lavoro dipendente sono esclusivamente quelli per i quali il dipendente ha effettivamente percepito una retribuzione.
Il chiarimento si pone in continuità con quanto già affermato in materia di detrazioni per lavoro dipendente dall’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e dalla Circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022.
In particolare:
Un profilo di particolare rilevanza operativa riguarda l’impatto delle assenze non retribuite sulla determinazione della somma integrativa prevista dall’articolo 1, commi 4 e 5, della legge di bilancio 2025. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate distingue due fattispecie.
Nel caso in cui il lavoratore dipendente, pur risultando formalmente in forza nel corso dell’anno, non percepisca la retribuzione per alcune giornate, a causa, ad esempio, di:
i giorni interessati non devono essere considerati ai fini della determinazione dei giorni di lavoro dipendente.
Di conseguenza:
Questo approccio evita che periodi di assenza non retribuita alterino artificiosamente il livello di reddito teorico e, quindi, la percentuale applicabile.
Diversa è l’ipotesi in cui, nell’anno di riferimento (2025), non risultino giorni di lavoro dipendente retribuiti.
In tale situazione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, nella risposta n. 7 del 16 gennaio 2026, che la somma integrativa non spetta, anche nel caso in cui siano corrisposte somme:
La motivazione risiede nel fatto che, in assenza di giorni di lavoro retribuiti nell’anno, non è possibile determinare un reddito annuale teorico ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025. Viene quindi meno il presupposto stesso per l’individuazione della percentuale agevolativa.
Alla luce dei chiarimenti forniti, i sostituti d’imposta devono prestare particolare attenzione a:
Il corretto trattamento delle assenze non retribuite risulta quindi determinante per una corretta applicazione della misura e per la prevenzione di errori in sede di conguaglio o di controlli successivi.
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