Somme versate all'ex coniuge a titolo di assegno, ripetibili?

Pubblicato il 10 novembre 2022

Cosa accade se si modificano, nel corso del giudizio di separazione o di divorzio, le condizioni economiche riguardanti i rapporti tra coniugi sulla base di una diversa valutazione, per il passato, dei fatti posti a base dell'assegno all'ex coniuge?

Alla domanda hanno dato risposta, da ultimo, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione nella corposa sentenza n. 32914 dell'8 novembre 2022.

Il riferimento, nella specie, è ai casi in cui i fatti posti a base dei provvedimenti presidenziali vengano valutati diversamente ab origine, e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda.

Presupposti assegno inesistenti ab origine? Piena ripetibilità delle prestazioni

Orbene, nel risolvere la questione loro sottoposta, le SS. UU. hanno distinto tre ipotesi:

In questo modo il massimo Collegio di legittimità ha dato soluzione alla questione ad essa sottoposta dalla Prima sezione civile della Cassazione, relativamente, come detto, alla restituzione delle somme percepite dal coniuge separato e poi divorziato, a titolo di assegno di mantenimento, e alla asserita irripetibilità, in tutto o in parte, delle prestazioni effettuate a tale titolo.

Questo, dopo aver fornito un'ampia disamina sulla normativa in tema di contributo al mantenimento e di alimenti ed aver riassunto lo stato della giurisprudenza di legittimità in materia.

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