Somministrazione di lavoro: gli adempimenti assicurativi vanno gestiti online

Pubblicato il 20 giugno 2019

Con un comunicato stampa pubblicato il 10 giugno 2019, l’INAIL ha fatto presente che, relativamente ai lavoratori in somministrazione, la gestione degli adempimenti in materia assicurativa deve essere effettuata esclusivamente in maniera telematica, attraverso la procedura "Lavoro in somministrazione", accedendo alla sezione "Accedi ai servizi online".

A tale proposito, precisa l’Istituto che l'abilitazione all’accesso degli agenti, funzionari e commerciali deve essere effettuata dal legale rappresentante, attraverso l'applicativo "Gestione utente/Gestione utenti e profili", disponibile all'interno dei servizi online, utilizzando le apposite credenziali dispositive.

 

L’istituto della somministrazione di lavoro

L’istituto della somministrazione di lavoro è regolamentato dal decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015), agli articoli 30 e seguenti.

Come si evince dalla normativa in questione, la somministrazione di lavoro consiste nella fornitura di manodopera da parte di agenzie autorizzate.

In particolare, la somministrazione di lavoro consiste in un rapporto che coinvolge tre soggetti:

In buona sostanza, il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l'utilizzatore (c.d. missione).

Di conseguenza, questo tipo di rapporto prevede due contratti:

 

NB! Il contratto di somministrazione di lavoro deve essere stipulato in forma scritta, altrimenti è considerato nullo ed i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

 

LE TIPOLOGIE DI SOMMINISTRAZIONE

La somministrazione a tempo indeterminato

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore.

In caso di assunzione a tempo indeterminato, al contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore si applicano le regole del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Durante i periodi di non utilizzazione, il lavoratore rimane a disposizione del somministratore.

Durante tali periodi di inattività, al lavoratore spetta un'indennità di disponibilità.

La disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non si applica alle pubbliche amministrazioni.

La somministrazione a tempo determinato

Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione. In ogni caso è esente da tali limiti la somministrazione di lavoratori che godono di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati.

 

Le regole per l’utilizzo della somministrazione di lavoro

In aggiunta alle regole sopra anticipate, occorre fare presente che il contratto di somministrazione è vietato:

Ulteriormente, dal punto di vista dei diritti e dei doveri del lavoratore somministrato, quest’ultimo, anche se assunto dall'agenzia somministratrice, svolge la sua attività sotto la direzione e il controllo dell'impresa utilizzatrice.

Conseguentemente, egli è tenuto ad osservare le disposizioni date dall'impresa stessa per l'esecuzione del lavoro, come se fosse un dipendente di quest'ultima e, allo stesso tempo, può beneficiare di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice.

Da ultimo, il lavoratore, durante la missione, ha diritto a percepire la stessa retribuzione che spetta ad un lavoratore dell'impresa utilizzatrice che svolge la stessa attività.

 

NB! L'impresa fornitrice deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento della missione, nonché formarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista, fermo restando che quest'ultimo obbligo può essere adempiuto anche dall'impresa utilizzatrice.

Il lavoratore può esercitare i diritti di libertà e attività sindacale presso l'impresa utilizzatrice e partecipare alle assemblee del personale dipendente ed ha, inoltre, uno specifico diritto di riunione, da esercitarsi fuori dall'orario di lavoro in locali messi a disposizione dall'impresa fornitrice.

 

Lavoro in somministrazione, come denunciare l’iscrizione

Come sopra descritto, il contratto consiste in un rapporto trilaterale concluso da un’impresa utilizzatrice e un soggetto somministratore autorizzato (agenzia del lavoro) per la fornitura di personale a tempo indeterminato o determinato.

Posto che l’obbligo assicurativo è a carico del somministratore, l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere i contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori.

A tal fine, la denuncia di iscrizione è presentata con il modulo “Denuncia nuova ditta di Somministrazione”, inoltrato tramite Pec alla Sede INAIL competente in ragione della sede legale dell’azienda.

L’INAIL, a seguito della presentazione della suddetta denuncia, invia alla ditta il codice ditta, il numero di Pat e le credenziali di accesso alla procedura “somministrazione lavoro”.

 

NB! Il premio è determinato in relazione al tasso medio stabilito per l'attività svolta dall'impresa utilizzatrice nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati ed è complessivamente costituito dalla somma dei premi parziali, calcolati per ogni lavoratore somministrato sulla base dell’effettiva retribuzione percepita.

Le agenzie di somministrazione devono trasmettere i contratti di prestazione per via telematica (modulo “Unificato Somm”) tramite il Ministero del Lavoro, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione.

Per ogni contratto di somministrazione, l’agenzia deve poi effettuare la denuncia delle retribuzioni e versare il premio assicurativo, entro il 16 del secondo mese successivo alla data di scadenza del trimestre solare, come di seguito indicato:

  • 16 maggio per il trimestre gennaio/marzo;
  • 16 agosto per il trimestre aprile/giugno;
  • 16 novembre per il trimestre luglio/settembre;
  • 16 febbraio per il trimestre ottobre/dicembre.

 

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015

INAIL - Comunicato stampa del 10 giugno 2019

 

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