Somministrazioni con indennizzo

Pubblicato il 16 febbraio 2008 Il regolamento di attuazione dell’articolo 12, comma 2, lettera a) del dlgs 276 del 2003, predisposto dall’ente bilaterale per l’integrazione per il reddito e la formazione, contiene la data del 1° gennaio 2008, a partire dalla quale l’agenzia per il lavoro che abbia posto in disponibilità il lavoratore assunto con contratto di somministrazione a tempo indeterminato ha diritto ad ottenere il rimborso (mediante conguaglio con i contributi che l’agenzia deve al fondo) degli oneri sostenuti per l’indennità di disponibilità.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Formazione servizi ambientali: opportunità per aziende e lavoratori

10/12/2025

Formazione continua avvocati 2026: le indicazioni del CNF

10/12/2025

Lettura della cartella di pagamento

10/12/2025

Accise sulle sigarette. Consulta: l’onere fiscale minimo attuale va ripensato

10/12/2025

Malattia in Uniemens: due mesi di proroga e stop agli inserimenti manuali

10/12/2025

IVA negli accertamenti: riconosciuto il diritto alla detrazione

10/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy