Somministrazioni con indennizzo

Pubblicato il 16 febbraio 2008 Il regolamento di attuazione dell’articolo 12, comma 2, lettera a) del dlgs 276 del 2003, predisposto dall’ente bilaterale per l’integrazione per il reddito e la formazione, contiene la data del 1° gennaio 2008, a partire dalla quale l’agenzia per il lavoro che abbia posto in disponibilità il lavoratore assunto con contratto di somministrazione a tempo indeterminato ha diritto ad ottenere il rimborso (mediante conguaglio con i contributi che l’agenzia deve al fondo) degli oneri sostenuti per l’indennità di disponibilità.
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