Nel caso di sopraelevazione effettuata dal proprietario dell’ultimo piano che alteri l’aspetto architettonico dell’intero edificio condominiale, l’azione di accertamento negativo tendente a far valere l’inesistenza del diritto di sopraelevazione, qualora manchi un presupposto della sua stessa esistenza, è imprescrittibile.
Per contro, l’azione diretta ad ottenere la restitutio in integrum, di cui gli altri condomini sono titolari, è soggetta a prescrizione ventennale.
E’ quanto precisato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 20288 del 23 agosto 2017.
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