Sorveglianza sanitaria: prevenzione e visite mediche per alcol e droghe

Pubblicato il 05 novembre 2025

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, ha iniziato il proprio iter di conversione in legge al Senato (Atto Senato n. 1706), dove è stato assegnato alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente il 4 novembre 2025.

Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 ed entrato in vigore lo stesso giorno, si inserisce in un quadro di forte attenzione politica e istituzionale alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e al rafforzamento delle politiche di tutela della salute dei lavoratori.

L’articolo 17 del decreto interviene direttamente sul Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), introducendo una serie di modifiche finalizzate a rendere più efficace e attuale il sistema di sorveglianza sanitaria.

Computo dei controlli sanitari nell’orario di lavoro

La lettera a) dell’articolo 17, comma 1, modifica l’art. 20 (Obblighi dei lavoratori), comma 2, lett. i), del D.Lgs. 81/2008, stabilendo che i controlli sanitari a cui devono sottoporsi i lavoratori — ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva — debbano essere computati nell’orario di lavoro.

Tale precisazione, come chiarisce la relazione illustrativa al DL n. 159/2025, recepisce un orientamento giurisprudenziale consolidato e mira a eliminare dubbi interpretativi.

Prevenzione oncologica e ruolo del medico competente

Con la lettera b), viene introdotto un nuovo obbligo per il medico competente (art. 25, comma 1, D.Lgs. 81/2008), che dovrà promuovere la prevenzione oncologica, informando i lavoratori sull’importanza degli screening previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e favorendo la partecipazione a programmi di prevenzione sanitaria.

Si tratta di un ampliamento del ruolo del medico competente, che assume una funzione non solo di sorveglianza clinica ma anche di educazione sanitaria, in linea con le raccomandazioni internazionali in tema di salute nei luoghi di lavoro.

Requisiti delle strutture esterne dove opera il medico competente

La lettera c) inserisce un nuovo comma 2-bis all’art. 39 (Svolgimento dell'attività di medico competente) del D.Lgs. 81/2008, demandando a un decreto del Ministro della salute — da emanare entro 12 mesi — la definizione dei requisiti delle strutture pubbliche o private convenzionate con l'imprenditore, presso le quali il medico competente può operare come dipendente o collaboratore.

L’intento è quello di garantire standard qualitativi uniformi e di rafforzare la qualità dell’erogazione dei servizi in contesti sia pubblici che privati.

Visite mediche per accertare uso di alcol o sostanze stupefacenti

Con la lettera d), l’articolo 17 introduce un’importante innovazione per la sorveglianza sanitaria.

Integrando l’articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, introduce. tra gli strumenti di sorveglianza sanitaria, la possibilità di effettuare una visita medica finalizzata ad accertare che il lavoratore non si trovi sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.

La norma specifica che tale visita:

L’accertamento è finalizzato alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze ed è circoscritto alle attività lavorative ad alto rischio di infortunio, individuate ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 (in materia di alcool) e dell’articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico sugli stupefacenti).

Come sottolineato dal dossier parlamentare di accompagnamento al disegno di legge di conversione del DL n. 159/2025, sarà utile chiarire i criteri oggettivi e le circostanze concrete che possono integrare il presupposto del “ragionevole motivo” che giustifica l’effettuazione dell’accertamento sanitario.

Tale chiarimento risulterebbe necessario per evitare margini di discrezionalità eccessiva, assicurando che la decisione di sottoporre un lavoratore alla visita sia sempre fondata su elementi verificabili e documentabili.

Il n. 2 della lettera d) modifica il comma 4 dell’art. 41, includendo la nuova visita medica di cui alla lett. e-quater) tra quelle finalizzate alla verifica dell’assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti.

Tuttavia, come evidenziato dal dossier parlamentare, andrebbe chiarita la natura di tale integrazione, atteso che la visita introdotta dalla stessa lettera e-quater) è già diretta a tali accertamenti.

Sostegno alle piccole imprese e ruolo degli organismi paritetici

La lettera e) introduce una disposizione innovativa nell’art. 51 (Organismi paritetici) del D.Lgs. 81/2008, consentendo agli organismi paritetici di promuovere, per le imprese fino a 10 addetti, iniziative finalizzate a facilitare l’assolvimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria, anche mediante convenzioni con ASL o medici competenti.

Questa misura mira a estendere la tutela sanitaria anche alle realtà produttive più piccole, spesso prive di risorse interne per la gestione della sicurezza.

Contrattazione collettiva e promozione della salute

Il comma 2 dell’articolo 17 riconosce alla contrattazione collettiva la possibilità di introdurre misure a sostegno della promozione della salute, anche prevedendo permessi retribuiti per consentire ai lavoratori, durante l'orario di lavoro, di partecipare agli screening oncologici inclusi  nei  programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.

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