Sorveglianza sanitaria, smart working e DPI: novità del ddl Milleproroghe

Pubblicato il 22 febbraio 2021

Prorogati dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021 i termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'allegato 1 del decreto Milleproroghe (decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183).

Lo prevedono due emendamenti di identico contenuto approvati nella seduta del 20 febbraio 2021 dalle Commissioni Riunite (la I, di Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni e la V, di Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati.

In particolare, l’articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (secondo gli emendamenti approvati, non oltre il 30 aprile 2021) le seguenti disposizioni legislative dell'allegato 1.

Dispositivi di protezione individuale (DPI) - Punto 8

La proroga in esame riguarda l'articolo 16, commi 1 e 2, del Cura Italia (D.L. 18/2020) recante ulteriori misure di protezione in favore dei lavoratori e della collettività.

Specificatamente la disposizione in esame contiene norme transitorie relative all’uso, in determinati contesti, delle mascherine chirurgiche e alle relative tipologie, nonché alle tipologie delle mascherine filtranti ammesse nell’ambito dell’intera collettività.

A seguito della proroga, si prevede che, fino al 30 aprile 2021 le mascherine chirurgiche reperibili in commercio siano incluse tra i dispositivi di protezione individuale (DPI), con riferimento a tutti i casi in cui i lavoratori (ivi compresi quelli addetti ai servizi domestici e familiari) e i volontari (sia in ambito sanitario sia in altri ambiti), nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Sorveglianza sanitaria eccezionale - Punto 13

Si applicano fino al prossimo 30 aprile anche le disposizioni di cui all'articolo 83 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) in base al quale i datori di lavoro, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV, sono tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti (art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008), alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

A tal fine l'INAIL ha messo a diposizione del datore di lavoro o un suo delegato il servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale".

La tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è di € 50,85.

L'eventuale inidoneità alla mansione  accertata all'esito dell'attivazione di un percorso di sorveglianza sanitaria eccezionale non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Lavoro agile nel settore privato - Punto 29

Viene prorogata anche l'applicabilità dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) che prevede la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente.

Conseguentemente, fino al 30 aprile 2021 restano validi:

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