Sorvegliati i beneficiari stranieri

Pubblicato il 19 aprile 2006

Con la circolare 15/E del 18 aprile, l’agenzia delle Entrate ha fornito una serie di istruzioni per la predisposizione delle comunicazioni che gli intermediari finanziari devono effettuare, per l’applicazione del provvedimento dell’8 luglio 2005, sull’utilizzo del tracciato per la comunicazione dei dati in materia di tassazione dei redditi da risparmio. In particolare, il provvedimento dell’Amministrazione finanziaria si riferisce alla direttiva europea 2003/48/CE (c.d. direttiva risparmio), del 3 giugno materia di tassazione dei redditi da risparmio, sotto forma di pagamento degli interessi, che individua le informazioni da scambiare tra gli Stati membri allo scopo di determinare una corretta imposizione fiscale. La circolare 15/E precisa che:

 

- è necessario distinguere in due parti le informazioni provenienti da un altro Stato membro: distinguendo tra il flusso di dati conforme all’articolo 9 della direttiva (elenco dei beneficiari effettivi) da quello conforme all’articolo 4, paragrafo 2 (elenco delle entità residuali) predisponendo, al riguardo, due differenti forniture;

 

-  è necessario indicare la codifica Iso per la compilazione della sigla degli Stati membri, dei territori indipendenti e dei Paesi terzi da inserire nei tracciati record allegati al provvedimento dell’Amministrazione dell’8 luglio 2005;

 

- in caso di correzioni di una comunicazione, l’agente pagatore deve seguire delle istruzioni per effettuare le suddette modifiche, mediante un invio telematico di un file correttivo di tutte le comunicazioni in precedenza inviate, includendo non solo i record modificati, ma anche gli eventuali annullamenti. In più, deve essere inviata una lettera formale alle Entrate con la dichiarazione dell’avvenuta trasmissione del file correttivo. 

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