Decreto flussi migratori: primo via libera. Le novità introdotte
Pubblicato il 19 novembre 2025
In questo articolo:
- Permessi di soggiorno per lavoro subordinato
- Conferma del nulla osta: ampliamento del termine a 15 giorni
- Contratto di soggiorno: nuova scadenza a 15 giorni dall’ingresso
- Ricorso a intermediari qualificati
- Precompilazione delle domande e limiti numerici ai nulla osta
- Controlli ispettivi anticipati
- Limite numerico di tre richieste per datore di lavoro
- Istruzione e formazione nei Paesi di origine
- Rilascio del nulla osta entro 30 giorni
- Estensione sperimentale dei termini per il visto
- Durata dei permessi di soggiorno per casi speciali
- Ingressi extra-quote nel settore dell’assistenza
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Nella seduta del 18 novembre 2025, l’Aula della Camera dei deputati ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146 (A.C. 2643-A), contenente disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare dei lavoratori stranieri e di gestione del fenomeno migratorio, c.d. Decreto flussi migratori.
Il provvedimento introduce modifiche alle procedure per il rilascio dei nulla osta al lavoro, ai termini per la stipulazione del contratto di soggiorno, ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri e alle regole applicabili ai casi di formazione nei Paesi di origine. Ulteriori interventi riguardano la durata dei permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali e la proroga degli ingressi extra-quote nel settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria.
Il testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, a cui il disegno di legge è stato assegnato in sede referente, presenta alcune rilevanti novità. Vediamo quali sono.
Permessi di soggiorno per lavoro subordinato
L’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146 reca le disposizioni procedurali per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Le novelle introdotte in fase di conversione sono le seguenti.
Conferma del nulla osta: ampliamento del termine a 15 giorni
La novella introdotta estende da 7 a 15 giorni il termine entro il quale il datore di lavoro deve confermare allo Sportello unico per l’immigrazione la richiesta di nulla osta, una volta conclusi gli accertamenti relativi alla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore.
Resta fermo che, in assenza di conferma nel nuovo termine, la richiesta è considerata rifiutata e il nulla osta già rilasciato viene revocato.
La conferma consente al competente ufficio consolare di procedere al rilascio del visto d’ingresso.
Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione sono gestite esclusivamente tramite il portale informatico dedicato.
Contratto di soggiorno: nuova scadenza a 15 giorni dall’ingresso
Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146 (A.C. 2643-A) eleva da 8 a 15 giorni dalla data di ingresso in Italia il termine entro cui lavoratore straniero e datore di lavoro devono sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
NOTA BENE: L'estensione interessa anche le ipotesi di rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale.
Ricorso a intermediari qualificati
Come già ammesso per la richiesta di nulla osta, la novella introdotta dal disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146 stabilisce che anche:
- la conferma del nulla osta da parte del datore di lavoro,
- la trasmissione dei documenti di cui all’articolo 22, comma 6 e all'articolo 24, commi 3 e 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), vale a dire del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e della relativa documentazione da allegare, anche relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa, se il datore di lavoro fornisce l'alloggio nonché alla richiesta di nulla osta pluriennale, nell’ambito del lavoro stagionale,
possano essere presentati non solo direttamente dal datore di lavoro, ma anche tramite soggetti qualificati. Rientrano tra questi:
- le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce;
- i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (tra cui consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili).
Precompilazione delle domande e limiti numerici ai nulla osta
Controlli ispettivi anticipati
In base alla modifica introdotta dal disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, l’Ispettorato nazionale del lavoro può effettuare verifiche ispettive preventive sulle domande precompilate rese disponibili dal Ministero dell’interno.
Tali controlli sono finalizzati a individuare, ed eventualmente escludere dalla procedura informatica di presentazione delle domande, prevista nei giorni stabiliti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i datori di lavoro o le organizzazioni datoriali, che non risultino in possesso dei requisiti necessari.
Limite numerico di tre richieste per datore di lavoro
Si conferma, a regime, il limite massimo di 3 richieste di nulla osta per ciascun datore di lavoro, applicabile per ogni decreto annuale di programmazione dei flussi e per eventuali decreti successivi relativi al medesimo anno.
La deroga al limite numerico è ammessa, oltre che per le richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative e i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti, esperti contabili), anche per quelle trasmesse dalle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro,
Tali soggetti garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume degli affari o dei ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa.
Istruzione e formazione nei Paesi di origine
Rilascio del nulla osta entro 30 giorni
È riformulato l’articolo 23 del Testo unico immigrazione, rubricato “Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine”.
Più nel dettaglio, per l'ingresso e soggiorno per lavoro subordinato di stranieri residenti all’estero, inclusi gli apolidi e i rifugiati riconosciuti, che abbiano completato i percorsi di istruzione e formazione organizzati in base ai fabbisogni segnalati al Ministero del lavoro dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato:
- si introduce un termine massimo di 30 giorni per il rilascio del nulla osta in caso di richiesta nominativa;
- è soppresso l’obbligo di allegare alla domanda di visto di ingresso la conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro;
- si prevedono nuovi obblighi informativi in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto a comunicare, al termine dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute.
Estensione sperimentale dei termini per il visto
Viene esteso da 6 a 12 mesi, fino al 31 dicembre 2027, il termine entro cui presentare la domanda di visto di ingresso dopo il completamento del percorso formativo.
Durata dei permessi di soggiorno per casi speciali
Ad integrazione dell’articolo 18-ter (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) del Testo unico immigrazione si impone all’Ispettorato nazionale del lavoro di trasmettere all’autorità giudiziaria o al questore tutti gli elementi utili al sostegno del parere sulla richiesta di permesso da parte delle vittime di caporalato.
Ingressi extra-quote nel settore dell’assistenza
L’articolo 5 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146 proroga, fino al 2028, la possibilità di ingresso extra-quote di un massimo di 10.000 lavoratori stranieri domestici l’anno, destinati all’assistenza familiare e sociosanitaria a favore di persone con disabilità e all’assistenza a persone grandi anziane.
Il testo approvato in Aula, alla Camera, include in tale sperimentazione la categoria dei lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare a favore di bambini dalla nascita ai sei anni.
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