Sospensione condizionale della pena. SU: restituzione o risarcimento se c'è la parte civile

Pubblicato il 28 luglio 2023

Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato, dal giudice, al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno o all'adempimento dell'obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile.

E' il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, con sentenza n. 32939 del 27 luglio 2023.

Sospensione condizionale, quando può essere subordinata alla restituzione?

Con la predetta decisione, gli Ermellini hanno risolto il contrasto interpretativo rilevato dalla Prima sezione penale della Corte in riferimento alla possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo risarcitorio o restitutorio in favore della persona offesa non costituita parte civile e sulla possibilità o meno che la mancata costituzione in giudizio dello stesso soggetto possa comunque legittimare la revoca della misura sospensiva.

Secondo l'orientamento maggioritario, l'obbligo risarcitorio e l'obbligo restitutorio riguarderebbero solo il danno civilistico e non anche il danno criminale con conseguente necessità, quale presupposto dell'attività riparatoria, risarcitoria o restitutoria, che nel procedimento penale vi sia stata una domanda giudiziale avanzata da una parte civile costituita.

Per il contrapposto e minoritario orientamento giurisprudenziale, invece, occorrerebbe distinguere l'adempimento dell'obbligo risarcitorio dall'adempimento dell'obbligo restitutorio, essendo necessaria la costituzione di parte civile della persona offesa dal reato solamente nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata all'onere di risarcire il danno e non anche per il caso in cui la condizione apposta riguardi la restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato.

Le Sezioni Unite hanno aderito alla lettura maggioritaria, ritenendola fondata su ragioni di ordine sistematico insuperabili, ed hanno così escluso, come detto, la possibilità, da parte del giudice di cognizione, di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, in assenza di una parte civile costituita in giudizio.

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