La circolare INPS n. 49 del 22 aprile 2026 definisce i soggetti beneficiari della sospensione contributiva prevista dal decreto legge 27 febbraio 2026, n. 25.
Residenza, sede legale o sede operativa al 18 gennaio 2026
Il primo requisito richiesto dalla normativa riguarda la localizzazione del soggetto interessato alla data del 18 gennaio 2026, momento iniziale degli eventi calamitosi.
In particolare, possono accedere alla sospensione i soggetti che, a tale data, risultavano avere:
Il riferimento temporale è essenziale, in quanto la verifica del requisito deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente al 18 gennaio 2026, indipendentemente da eventuali variazioni intervenute successivamente.
Localizzazione in immobili danneggiati
Oltre al requisito soggettivo, è necessario che la residenza o la sede del soggetto sia situata in immobili danneggiati dagli eventi meteorologici.
La normativa distingue due fattispecie:
È inoltre previsto che l’individuazione puntuale dei soggetti beneficiari avvenga tramite ordinanze del Dipartimento della Protezione Civile, adottate su proposta delle Regioni interessate (Calabria, Sardegna e Sicilia).
Rientrano tra i beneficiari i datori di lavoro privati, indipendentemente dal settore economico di appartenenza.
La categoria include:
Per tali soggetti, la sospensione riguarda sia gli adempimenti dichiarativi sia i versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nelle sedi ubicate negli immobili danneggiati.
La sospensione si estende anche ai lavoratori autonomi, con riferimento alle principali categorie iscritte alle gestioni previdenziali INPS.
Artigiani
Gli artigiani possono beneficiare della sospensione per i contributi dovuti alle scadenze comprese nel periodo interessato. La misura include sia i contributi sul minimale sia quelli eccedenti.
Commercianti
Analogamente agli artigiani, gli esercenti attività commerciali rientrano tra i beneficiari, con sospensione degli obblighi contributivi relativi alle scadenze previste nel periodo 18 gennaio – 30 aprile 2026.
Lavoratori agricoli
Per il settore agricolo, la disciplina distingue tra diverse tipologie di soggetti:
La sospensione si applica ai datori di lavoro agricoli per i contributi con scadenza nel periodo previsto, mentre per i lavoratori autonomi l’applicazione dipende dalla presenza di scadenze contributive nel medesimo intervallo temporale.
Committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata
Un’ulteriore categoria rilevante è rappresentata dai:
Per i committenti, la sospensione si applica ai contributi dovuti sui compensi erogati nel periodo di riferimento. I professionisti, invece, risultano interessati solo in presenza di specifiche scadenze contributive.
Casi particolari: datori di lavoro con sedi multiple
Un aspetto di particolare rilievo operativo riguarda i datori di lavoro con pluralità di sedi operative.
In tali casi, la sospensione:
Ciò implica che i contributi relativi alle sedi non colpite devono essere regolarmente versati e che gli adempimenti dichiarativi (es. flussi Uniemens) devono comunque essere trasmessi, distinguendo le posizioni interessate dalla sospensione.
La circolare affronta in modo specifico anche il caso dei rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione.
In tali situazioni:
Non rileva, ai fini dell’obbligo contributivo, il fatto che il rapporto di lavoro sia cessato nel periodo emergenziale.
Modalità di versamento post-sospensione
I contributi relativi ai lavoratori cessati devono essere versati secondo le modalità previste per il recupero dei contributi sospesi.
In particolare:
I contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere versati in un’unica soluzione entro il 10 ottobre 2026, senza applicazione di sanzioni né interessi.
Il recupero riguarda l’intero ammontare dei contributi sospesi nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026.
Devono essere versati:
Rientrano nel recupero anche:
Per accedere alla sospensione, i datori di lavoro devono presentare apposita richiesta tramite il portale INPS:
Il codice “6M” identifica le posizioni aziendali interessate dagli eventi meteorologici e consente l’applicazione della sospensione.
Ai fini della corretta esposizione dei contributi sospesi, il datore di lavoro deve:
Ripresa dei versamenti
Il pagamento dei contributi sospesi deve essere effettuato:
Il versamento deve essere effettuato per ciascun mese interessato dalla sospensione.
Datori di lavoro con più sedi operative
Per i datori di lavoro con pluralità di sedi, la sospensione si applica solo alle unità produttive situate nei territori colpiti e resta l’obbligo di versamento per le sedi non interessate dagli eventi.
Contributi al Fondo Tesoreria (TFR)
La sospensione si estende anche alle quote di trattamento di fine rapporto (TFR) da versare al Fondo Tesoreria.
Anche tali contributi devono essere inclusi nel recupero entro il 10 ottobre 2026.
Per artigiani e commercianti, richiesta deve essere effettuata tramite:
Il recupero deve avvenire entro il 10 ottobre 2026 mediante utilizzo dei modelli F24 precompilati disponibili nel cassetto previdenziale.
I committenti devono indicare nel flusso Uniemens il codice calamità “42” e dichiarare il possesso dei requisiti per la sospensione.
In caso di omissione è possibile inviare flussi correttivi entro la scadenza del 10 ottobre 2026.
Restano fermi gli obblighi di trasmissione dei flussi Uniemens e la corretta esposizione dei compensi e dei contributi.
Liberi professionisti
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, nel periodo considerato non sono previste scadenze contributive ordinarie pertanto, la sospensione non produce effetti operativi rilevanti.
Per i datori di lavoro agricoli è sospeso il versamento dei contributi con scadenza relativa al III trimestre 2025 (scadenza 16 marzo 2026) ed è inoltre sospeso l’invio dei flussi Uniemens/PosAgri.
Il pagamento deve essere effettuato entro il 10 ottobre 2026 utilizzando le causali ordinarie e la codeline resa disponibile dall’INPS.
Per i lavoratori agricoli autonomi non si applica alcuna sospensione, in quanto non vi sono scadenze contributive nel periodo interessato.
La sospensione riguarda i contributi relativi al I trimestre 2026, con scadenza ordinaria 10 aprile 2026.
Sono sospesi anche gli obblighi di comunicazione verso l’INPS ed i termini relativi ai rapporti di lavoro domestico.
Il datore di lavoro domestico deve accedere al Cassetto previdenziale lavoro domestico ed inviare una comunicazione con oggetto “Sospensione per calamità naturali”.
Per tali soggetti è prevista la sospensione dell’invio dei flussi Uniemens/ListaPosPA per le competenze dei mesi interessati (da dicembre 2025 a marzo 2026).
Alla ripresa dei versamenti, i contributi devono essere dichiarati nei flussi successivi, deve essere utilizzata la specifica codifica prevista per la restituzione dei contributi sospesi ed il pagamento deve avvenire tramite modello F24, con le causali dedicate.
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