Sospensione dalla professione, non impugnabile dopo la condanna

Pubblicato il 12 dicembre 2017

Non è più impugnabile la sospensione dalla professione comminata al commercialista - in ordine alla commissione di plurime violazioni ex artt. 2 e 8 D.Lgs. n. 74/2000, per aver ideato un complesso sistema di frode fiscale a vantaggio dei propri clienti – se è intervenuta sentenza di condanna di primo grado, affermativa della sua responsabilità penale.

A stabilirlo, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, respingendo la richiesta di revoca, da parte del professionista, della misura interdittiva.

Condanna di primo grado, quadro indiziario non più sindacabile

Secondo gli Ermellini, in particolare, dopo la sentenza di condanna, anche se solo in primo grado, non è più possibile sindacare, in sede di impugnazione de libertate, il quadro degli indizi di colpevolezza già acquisiti. In caso contrario – ossia se fosse invece possibile rivalutare i gravi indizi di colpevolezza dopo l’intervenuta condanna – ne deriverebbe un pregiudizio per la coerenza del sistema. Quest’ultimo, difatti, non può tollerare un concorso tra due pronunce giurisdizionali sul tema della colpevolezza: l’una, incidentale e di tipo prognostico; l’altra, fondata sul pieno merito e suscettibile di passare in giudicato. Con la conseguenza che, ove – come nella specie – intervenga una decisione che contenga una valutazione di merito di tale incisività da assorbire l’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, ne risulta precluso l’esame su tal punto.

In definitiva – si afferma conclusivamente nella sentenza n. 55136 dell’11 dicembre 2017 – l’intervenuta sentenza affermativa di penale responsabilità del commercialista ricorrente, assorbendo la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a tutti i capi d’accusa contestati, preclude: sia, in sede cautelare, la rivalutazione del quadro indiziario a suo tempo posto a fondamento della misura interdittiva; sia, in sede di legittimità, la disamina delle censure relative a detto quadro.

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