Credito: sospensione dei mutui e tutele per le donne vittime di violenza di genere

Pubblicato il 28 novembre 2025

Firmato il 24 novembre 2025 dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali di settore un Protocollo d’intesa che rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento delle misure di tutela economica rivolte alle donne vittime di violenza di genere.

Si tratta di una serie di interventi specifici che le banche e gli intermediari finanziari aderenti sono chiamati a implementare per favorire condizioni di protezione economica, continuità del reddito e sostegno nei percorsi di autonomia.

Il Protocollo si inserisce peraltro in un quadro normativo e istituzionale che, negli ultimi anni, ha progressivamente rafforzato gli strumenti destinati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, riconoscendo la vulnerabilità finanziaria come uno degli aspetti più critici nei percorsi di uscita da situazioni di maltrattamento.

Finalità principale del documento è promuovere dunque una rete di supporto che coinvolge direttamente il settore bancario, attraverso misure che consentono alle donne in percorsi di protezione certificati di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti, oltre ad accedere a ulteriori agevolazioni di natura creditizia.

La cooperazione tra ABI e le organizzazioni sindacali è orientata a garantire strumenti concreti e immediatamente fruibili, con l’obiettivo di limitare l’impatto economico della violenza di genere e favorire il recupero dell’autonomia personale ed economica.

Il Protocollo trova fondamento in un insieme di norme che negli ultimi anni hanno rafforzato la tutela delle donne vittime di violenza.

Il Protocollo del 25 novembre 2025 rappresenta dunque l’evoluzione di un percorso avviato con il Protocollo del 25 novembre 2019 in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, accordo che aveva introdotto per la prima volta la misura della sospensione dei mutui per le donne vittime di violenza.

Successivamente, le parti avevano rinnovato e prorogato l’accordo attraverso i verbali del 25 novembre 2021 e del 25 novembre 2023, a conferma dell’efficacia dello strumento e della volontà di renderlo strutturale.

Finalità

Il Protocollo del 25 novembre 2025 si propone dunque di assicurare un sostegno finanziario alle donne vittime di violenza di genere offrendo misure che rispondono alle specifiche esigenze derivanti dalle condizioni di vulnerabilità economica. Le finalità principali includono:

L’accordo persegue inoltre una finalità sociale più ampia, contribuendo alla rimozione degli ostacoli economici che spesso impediscono alle vittime di intraprendere percorsi di uscita dalla violenza e creando condizioni che favoriscano la loro stabilità e indipendenza finanziaria.

Chi può accedere alle tutele previste

Possono accedere alle misure del Protocollo esclusivamente le donne vittime di violenza di genere che risultano inserite in un percorso di protezione certificato. Rientrano tra le beneficiarie:

NOTA BENE: la previsione si estende anche ai casi in cui la beneficiaria non sia titolare unica del rapporto di credito ma partecipi attivamente al rimborso delle rate, a condizione che sussistano le certificazioni richieste.

Requisiti

Per accedere alle misure, la richiedente deve presentare una serie di documenti obbligatori previsti dal Protocollo.

La domanda deve includere:

Percorso di protezione: cos’è?

Il percorso di protezione rappresenta un elemento centrale del Protocollo ed è definito come il programma di tutela certificato attivato a favore della donna vittima di violenza. Tale percorso può includere:

La certificazione del percorso è fondamentale perché consente agli intermediari finanziari di applicare correttamente le misure e garantisce che il supporto sia rivolto esclusivamente a soggetti che affrontano una reale situazione di rischio.

Misura e durata della prestazione

Il Protocollo prevede un insieme articolato di misure economiche e operative finalizzate a sostenere le donne vittime di violenza nelle fasi più delicate del percorso di fuoriuscita dal maltrattamento. Le principali misure riguardano la sospensione dei mutui e dei finanziamenti, l’allungamento della durata dei piani di rimborso e l’applicazione di ulteriori accorgimenti volti a ridurre gli oneri economici.

Sospensione dei mutui e dei finanziamenti

La misura centrale del Protocollo consiste nella possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale delle rate relative a mutui o finanziamenti al consumo. La sospensione consente alla beneficiaria di alleggerire significativamente il carico economico nel periodo in cui affronta una situazione di particolare fragilità, garantendo comunque il mantenimento del rapporto con la banca.

Durata

La durata della sospensione può estendersi fino a un massimo di 18 mesi, salvo diversa indicazione del percorso di protezione. La banca deve rendere operativa la sospensione entro:

La sospensione ha effetto solo sulla quota capitale, mentre gli interessi maturano secondo le condizioni determinate dal Protocollo.

Condizioni economiche durante la sospensione

Durante il periodo di sospensione, il Protocollo stabilisce precise agevolazioni economiche.

La chiarezza delle condizioni garantisce la trasparenza nei rapporti con gli intermediari finanziari e tutela la beneficiaria da oneri imprevisti.

Ripresa dell’ammortamento e ricalcolo del piano rateale

Al termine del periodo di sospensione, il piano di ammortamento viene ricalcolato con un corrispondente allungamento del periodo di rimborso. La ripresa del pagamento delle rate avviene con modalità trasparenti e comunicate in anticipo alla beneficiaria. La richiedente può inoltre chiedere il riavvio anticipato del piano anche durante la sospensione, qualora lo ritenga opportuno.

Allungamento della durata del finanziamento

Oltre alla sospensione, le banche possono applicare un’estensione della durata del finanziamento con l’obiettivo di rendere più sostenibili le rate per la beneficiaria.

Estensione massima consentita

Il Protocollo prevede la possibilità di estendere la durata del finanziamento fino a un periodo pari alla durata della sospensione concessa, con un massimo di 18 mesi. L’obiettivo è ridurre l’importo delle singole rate e facilitare la gestione delle spese.

Applicazione caso per caso da parte degli intermediari

L’estensione non si applica automaticamente, ma è valutata caso per caso dagli intermediari finanziari sulla base della situazione della beneficiaria, delle caratteristiche del finanziamento e delle regole interne dell’istituto. Tale valutazione garantisce un’applicazione equilibrata e responsabile della misura.

Esclusioni e casistiche particolari

Sono escluse dall’applicazione del Protocollo:

Gli intermediari finanziari mantengono comunque la facoltà di valutare singole situazioni particolari, sempre nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto delle norme vigenti.

Le misure previste dal Protocollo rappresentano un supporto concreto, calibrato sulle esigenze specifiche delle donne vittime di violenza, e contribuiscono a garantire stabilità economica e continuità finanziaria in momenti di criticità personale.

Come fare richiesta

La domanda di accesso alle misure deve essere presentata in banca utilizzando l’apposito modulo di richiesta allegato al Protocollo, che raccoglie tutte le informazioni necessarie per identificare la beneficiaria e per definire con precisione il rapporto di finanziamento oggetto della richiesta.

Il modulo contiene i seguenti campi principali:

Al modulo deve essere allegata la certificazione dell’inizio del percorso di protezione, rilasciata dal Comune di residenza, da un centro anti violenza o da una casa rifugio prevista dalla normativa vigente. Tale certificazione è essenziale affinché la banca possa verificare l’effettiva condizione della richiedente e attivare le misure previste.

La corretta compilazione e presentazione della modulistica rappresenta la condizione principale per garantire la tempestiva istruttoria della richiesta.

Tempistiche

Il testo stabilisce due differenti tempistiche, in funzione della tipologia del finanziamento:

NOTA BENE: i termini decorrono solo nel momento in cui la documentazione è completa. Qualora la banca rilevi mancanze o irregolarità, deve informare tempestivamente la richiedente, la quale è tenuta a integrare gli elementi mancanti affinché la procedura possa avviarsi.

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