Sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato

Pubblicato il 18 giugno 2015

Il decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 11 giugno 2015, ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede per il solo anno 2015 - salvo successivi decreti legislativi che individuino adeguata copertura finanziaria per i prossimi anni - la sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata dopo il parto.

Tale sospensione è ammessa:

Durante il periodo di sospensione, la madre potrà fruire degli altri istituti a sua disposizione fra cui il riposo giornaliero c.d. per allattamento.

Si ricorda, ad ogni modo, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 116/2011 ha riconosciuto alla madre il diritto di sospendere - a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica - la fruizione del congedo di maternità, anche se solo in caso di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato, nonché di fruire della restante parte di congedo c.d. obbligatorio, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.

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