Sospensione della patente nella misura massima solo se motivata

Pubblicato il 03 settembre 2013 Con la sentenza n. 35839 depositata il 2 settembre 2013, la Quarta sezione penale di Cassazione ha annullato, con rinvio, la decisione resa dai giudici di merito con riferimento ad un procedimento penale per guida in stato di ebbrezza nell'ambito del quale l'imputato aveva patteggiato e si era visto disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente applicata nella misura massima prevista dalla Legge.

La Corte di legittimità ha limitato l'annullamento della decisione al punto concernente la durata della sospensione della patente di guida evidenziando che, nonostante il giudice disponga di un potere discrezionale nel determinare la durata della sospensione della patente - sanzione che, data la natura amministrativa attribuitale, rimane estranea al “patteggiamento”- lo stesso, qualora intenda fissarla in misura notevolmente distante dai minimi previsti dalla legge, o addirittura nei massimi, “ha il dovere di indicare le ragioni della sua decisione”.

Nel caso in esame, tuttavia, il magistrato della fase di merito aveva esclusivamente indicato la durata della sanzione accessoria applicata “senza nulla chiarire circa le ragioni per le quali ha ritenuto di applicarla nella misura massima prevista dalla legge”.
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