Sospensione dell’esecuzione della pena, se inferiore ai 4 anni

Pubblicato il 05 settembre 2017

L’entità della sanzione prevista in astratto per la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 656, comma 5, del Codice di procedura penale, deve essere quella della pena, anche residua, non superiore a 4 anni, quando la sospensione sia richiesta in dipendenza di un’istanza di affidamento, ossia ai sensi dell’articolo 47, comma 3 bis, ordinamento penale.

E’ sulla scorta di questo assunto che la Cassazione – sentenza n. 39889 del 4 settembre 2017 - ha annullato un’ordinanza con cui il Gip aveva dichiarato inammissibile, nonché respinto, l’istanza presentata dalla difesa di un imputato volta ad ottenere la sospensione di un ordine di carcerazione emesso dal Pm che aveva determinato la pena da espiare in tre anni, 11 mesi e 17 giorni di reclusione.

Per i giudici di legittimità, poiché nel caso esaminato era pacifico che il reo stesse scontando una pena non superiore agli anni quattro di reclusione, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto considerare la sussistenza, al fine della sospensione dell’ordine di carcerazione, della condizione legittimante l’accoglimento della domanda.

L’ordinanza impugnata e l’ordine di esecuzione connesso sono stati, dunque, annullati senza rinvio, con conseguente immediata liberazione del condannato.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondi pensione. Portabilità contributo datoriale: più tempo per la riforma

03/04/2026

IMU e terreni agricoli: per l'esenzione confermati i vecchi criteri

03/04/2026

Debiti contributivi: scende il tasso di dilazione e differimento

03/04/2026

Smart working: dai Consulenti del Lavoro il modello di informativa sulla sicurezza

03/04/2026

Giudici di pace: ferie, TFR e contributi secondo il diritto UE

03/04/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti su soci e acquisto d’azienda

03/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy